Art. 24
                         Impieghi agevolati
                     (Art. 20 D.L. n. 331/1993)

  1.  Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 e le altre
norme  comunitarie  relative  al  regime  delle agevolazioni, gli oli
minerali  destinati  agli  usi  elencati  nella tabella A allegata al
presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta
nella misura ivi prevista.
  2.  Le  agevolazioni  sono  accordate  anche  mediante restituzione
dell'imposta  pagata;  la  restituzione puo' essere effettuata con la
procedura di accredito prevista dall'art. 14.