Art. 25 
   Deposito e circolazione di oli minerali assoggettati ad accisa 
       (Artt. 1, 3, 4, 5, 7, 16 ed art. 23 D.L. n. 271/1957 - 
  Art. 16, comma 9, D.L. n. 745/1970 (*) - Art. 14 D.L. n. 688/1982 
               - Art. 12, comma 2, D.L. n. 331/1993 - 
Art. 1 legge 15 dicembre 1971, n. 1161) 
 
  1. Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali  assoggettati
ad accisa  devono  denunciarne  l'esercizio  all'ufficio  tecnico  di
finanza, competente per territorio, qualunque sia  la  capacita'  del
deposito. 
  2. Sono altresi' obbligati alla denuncia di cui al comma 1: 
    a)  gli  esercenti  depositi  per  uso   privato,   agricolo   ed
industriale di capacita' superiore a 25 metri cubi; 
    b)  gli  esercenti  impianti   di   distribuzione   stradale   di
carburanti; 
    c)  gli  esercenti  apparecchi  di  distribuzione  automatica  di
carburanti per usi privati,  agricoli  ed  industriali,  collegati  a
serbatoi la cui capacita' globale supera i 10 metri cubi. 
  3. Sono esentati dall'obbligo di denuncia di  cui  al  comma  1  le
amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza  e  gli
esercenti depositi per la vendita al minuto, purche' la quantita'  di
oli minerali detenuta in deposito non superi complessivamente  i  500
chilogrammi. 
  4. Gli esercenti impianti e  depositi  soggetti  all'obbligo  della
denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono
obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di  carico
e  scarico.  Nei  predetti  depositi  non  possono  essere  custoditi
prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo della
tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli
combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita
al minuto di gas di petrolio  liquefatti  per  uso  combustione  sono
obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita'
all'ufficio tecnico di finanza, competente  per  territorio,  e  sono
esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico. 
  5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera a),  nei
casi previsti dal secondo comma dell'art. 25  del  regio  decreto  20
luglio 1934, n. 1303, la licenza viene  rilasciata  al  locatario  al
quale incombe  l'obbligo  della  tenuta  del  registro  di  carico  e
scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti  la
licenza e' intestata al titolare  della  gestione  dell'impianto,  al
quale incombe  l'obbligo  della  tenuta  del  registro  di  carico  e
scarico. ll titolare della concessione ed il titolare della  gestione
dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli  effetti  fiscali,
solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti  dalla  gestione
dell'impianto stesso. 
  6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano  anche  ai
depositi commerciali di oli minerali denaturati. Per l'esercizio  dei
predetti depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di  petrolio
liquefatti denaturati  per  uso  combustione,  deve  essere  prestata
cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali.  Per  gli  oli
minerali denaturati si applica il regime dei cali previsto  dall'art.
4. 
  7. La licenza di esercizio dei depositi puo' essere sospesa,  anche
a richiesta dell'amministrazione, a norma  del  codice  di  procedura
penale,  nei  confronti   dell'esercente   che   sia   sottoposto   a
procedimento  penale   per   violazioni   commesse   nella   gestione
dell'impianto, costituenti delitti, in materia  di  accisa,  punibili
con  la  reclusione  non  inferiore  nel  minimo  ad  un   anno.   Il
provvedimento di  sospensione  ha  effetto  fino  alla  pronuncia  di
proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di condanna comporta la
revoca della licenza  nonche'  l'esclusione  dal  rilascio  di  altra
licenza per un periodo di 5 anni. 
  8. Gli oli minerali assoggettati ad accisa devono circolare con  il
documento di accompagnamento previsto dall'art. 12. Sono  esclusi  da
tale obbligo gli oli minerali trasferiti in quantita' non superiore a
1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a  denuncia  ai  sensi  del
presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso combustione
trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto. 
  9. Il trasferimento di oli  minerali  assoggettati  ad  accisa  tra
depositi commerciali deve  essere  preventivamente  comunicato  dallo
speditore e confermato all'arrivo dal destinatario, entro  lo  stesso
giorno di ricezione, anche  a  mezzo  fax,  agli  uffici  tecnici  di
finanza nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi
interessati alla movimentazione. 
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  (*) Il riferimento al D.L. n. 745/1970 riguarda il decreto-legge 26
ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 1970, n. 1034. 
 
          Nota all'art. 25: 
                  - Il testo dell'art. 25 del R.D. 20 luglio 1934, n. 
              1303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 
                    agosto 1934, e' il seguente: 
                     "Art. 25. - La gestione dei depositi deve essere 
                    esercitata  dal  concessionario  o  da   un   suo
          rappresentante. 
               Il concessionario puo' tuttavia cedere in locazione il 
                  deposito; ma in tal caso dovra' ottenere preventivo 
                    benestare dalle amministrazioni concedenti. 
             Gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti 
               possono essere ceduti dal concessionario in comodato a 
                    terzi. 
                 In qualunque caso pero' tutti gli obblighi contenuti 
                      nell'atto di concessione rimangono a carico del 
                concessionario del deposito o dell'apparecchio per la 
                    distribuzione automatica di carburanti".