Art. 25 Deposito e circolazione di oli minerali assoggettati ad accisa (Artt. 1, 3, 4, 5, 7, 16 ed art. 23 D.L. n. 271/1957 - Art. 16, comma 9, D.L. n. 745/1970 (*) - Art. 14 D.L. n. 688/1982 - Art. 12, comma 2, D.L. n. 331/1993 - Art. 1 legge 15 dicembre 1971, n. 1161) 1. Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, qualunque sia la capacita' del deposito. 2. Sono altresi' obbligati alla denuncia di cui al comma 1: a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacita' superiore a 25 metri cubi; b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti; c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 10 metri cubi. 3. Sono esentati dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al minuto, purche' la quantita' di oli minerali detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi. 4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita' all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico. 5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza e' intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. ll titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso. 6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi commerciali di oli minerali denaturati. Per l'esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali. Per gli oli minerali denaturati si applica il regime dei cali previsto dall'art. 4. 7. La licenza di esercizio dei depositi puo' essere sospesa, anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca della licenza nonche' l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni. 8. Gli oli minerali assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo gli oli minerali trasferiti in quantita' non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto. 9. Il trasferimento di oli minerali assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dallo speditore e confermato all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, anche a mezzo fax, agli uffici tecnici di finanza nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi interessati alla movimentazione. ------------ (*) Il riferimento al D.L. n. 745/1970 riguarda il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
Nota all'art. 25: - Il testo dell'art. 25 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1934, e' il seguente: "Art. 25. - La gestione dei depositi deve essere esercitata dal concessionario o da un suo rappresentante. Il concessionario puo' tuttavia cedere in locazione il deposito; ma in tal caso dovra' ottenere preventivo benestare dalle amministrazioni concedenti. Gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti possono essere ceduti dal concessionario in comodato a terzi. In qualunque caso pero' tutti gli obblighi contenuti nell'atto di concessione rimangono a carico del concessionario del deposito o dell'apparecchio per la distribuzione automatica di carburanti".