Art. 26.
 (Art. 1 D.L. n. 46/1976 - Art. 10 D.L. n. 15/1977 (*) Artt. 3 e 17
                          D.L. n. 331/1993)
             Disposizioni particolari per il gas metano

  1.  E'  sottoposto  ad  accisa il gas metano (codice NC 2711 29 00)
destinato  all'autotrazione  ed alla combustione per usi civili e per
usi industriali (1).
  2.  Ai fini della tassazione si considerano metano anche le miscele
con  aria  o  con altri gas nelle quali il metano puro e' presente in
misura  non  inferiore  al  70  per  cento, in volume. Per le miscele
gassose  contenenti  metano puro in misura inferiore al 70 per cento,
in  volume,  l'imposta  si  applica  sul  contenuto  di metano, fermo
restando  l'applicazione dell'art. 21, comma 5, quando ne ricorrano i
presupposti.  Per  le miscele di gas metano con aria o con altri gas,
ottenute  nelle  officine del gas di citta', l'imposta si applica con
riguardo   ai  quantitativi  di  gas  metano  originari,  secondo  le
percentuali  sopraindicate,  impiegati nelle miscelazioni. Per il gas
metano  ottenuto  nelle  officine  del  gas  di  citta'  od  in altri
stabilimenti,  con  qualsiasi  processo  di  lavorazione che utilizzi
metano  o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale
di metano puro che risulta in esso contenuta.
  3.  Non  e' sottoposto ad accisa il metano biologico destinato agli
usi propri dello stesso produttore.
  4.   L'accisa   e'  dovuta  dai  soggetti,  esercenti  impianti  di
estrazione,  di  produzione  o di reti di metanodotti, che forniscono
direttamente il prodotto ai consumatori.
  5.  Gli  impianti  di  cui  al  comma  4  sono gestiti in regime di
deposito fiscale.
  6.  Per  il gas metano confezionato in bombole o in qualsiasi altro
tipo  di  contenitore  di  provenienza  da  Paesi  terzi  o  da Paesi
comunitari l'accisa e' dovuta dall'importatore o dall'acquirente.
  7.  I  soggetti  obbligati al pagamento dell'accisa devono prestare
una   cauzione  pari  al  5  per  cento  dell'accisa  dovuta  per  il
quantitativo massimo di metano presumibilmente immesso in consumo per
usi soggetti a tassazione in un mese.
  8.  L'accertamento  dell'accisa  viene  effettuato  sulla  base  di
dichiarazioni   contenenti   tutti  gli  elementi  necessari  per  la
determinazione  del  debito  d'imposta. Le dichiarazioni, relative ad
ogni bimestre solare, devono essere presentate dai soggetti obbligati
entro  il  mese  successivo  al bimestre cui si riferiscono. Entro lo
stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'accisa.
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  (1)  Devono  considerarsi  compresi  negli  usi  civili  anche  gli
impieghi  del  gas metano negli esercizi di ristorazione e nei locali
delle  imprese  industriali,  artigiane e agricole, posti fuori dagli
stabilimenti,  dai  laboratori  e  dalle  aziende  dove  viene svolta
l'attivita'  produttiva,  e nella produzione di acgua calda, di altri
vettori  termici  e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi
dell'impresa   ma  per  la  cessione  a  terzi  per  usi  civili.  Si
considerano  compresi  negli  usi  industriali  gli  impieghi del gas
metano  nel  settore alberghiero, nel teleriscaldamento alimentato da
impianti  di  cogenerazione  che  hanno  le  caratteristiche tecniche
indicate  nell'art.  11,  comma  2, lettera b), della legge 9 gennaio
1991,  n.  10, anche se riforniscono utenze civili, e gli impieghi in
tutte  le  attivita' industriali produttive di beni e servizi e nelle
attivita'  artigianali  ed  agricole.  Le  disposizioni  di cui sopra
valgono  anche  per  la  tassazione  dei  gas  di petrolio liquefatti
utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali.
  (*)  Il  riferimento al D.L. n. 15/1977 riguarda il decreto-legge 7
febbraio 1977, n. 15, convertito dalla legge 7 aprile 1977, n. 102.
 
Nota all'art. 26:
             -  Il  testo  dell'art.  11,  comma  2, lettera b) della
          citata legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' il seguente:
              " b) potenza elettrica installata per la  cogenerazione
          pari  ad  almeno  il  10  per  cento  della potenza termica
          erogata all'utenza".