Art. 26. (Art. 1 D.L. n. 46/1976 - Art. 10 D.L. n. 15/1977 (*) Artt. 3 e 17 D.L. n. 331/1993) Disposizioni particolari per il gas metano 1. E' sottoposto ad accisa il gas metano (codice NC 2711 29 00) destinato all'autotrazione ed alla combustione per usi civili e per usi industriali (1). 2. Ai fini della tassazione si considerano metano anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro e' presente in misura non inferiore al 70 per cento, in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore al 70 per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di metano, fermo restando l'applicazione dell'art. 21, comma 5, quando ne ricorrano i presupposti. Per le miscele di gas metano con aria o con altri gas, ottenute nelle officine del gas di citta', l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas metano originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscelazioni. Per il gas metano ottenuto nelle officine del gas di citta' od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta. 3. Non e' sottoposto ad accisa il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore. 4. L'accisa e' dovuta dai soggetti, esercenti impianti di estrazione, di produzione o di reti di metanodotti, che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori. 5. Gli impianti di cui al comma 4 sono gestiti in regime di deposito fiscale. 6. Per il gas metano confezionato in bombole o in qualsiasi altro tipo di contenitore di provenienza da Paesi terzi o da Paesi comunitari l'accisa e' dovuta dall'importatore o dall'acquirente. 7. I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa devono prestare una cauzione pari al 5 per cento dell'accisa dovuta per il quantitativo massimo di metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti a tassazione in un mese. 8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta. Le dichiarazioni, relative ad ogni bimestre solare, devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese successivo al bimestre cui si riferiscono. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'accisa. --------------- (1) Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano negli esercizi di ristorazione e nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva, e nella produzione di acgua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi civili. Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano nel settore alberghiero, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'art. 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili, e gli impieghi in tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi e nelle attivita' artigianali ed agricole. Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la tassazione dei gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali. (*) Il riferimento al D.L. n. 15/1977 riguarda il decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito dalla legge 7 aprile 1977, n. 102.
Nota all'art. 26: - Il testo dell'art. 11, comma 2, lettera b) della citata legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' il seguente: " b) potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza".