Art. 6.
           Tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicita'
 1.  Tenute  presenti  le  differenze  strutturali  delle varie scale
tariffarie e delle relative graduazioni  normalmente  definite  dalla
stampa  in  funzione  della  diversita'  di  natura  e  tipologia del
messaggio pubblicitario, le  tariffe  per  l'accesso  agli  spazi  di
pubblicita'  per  i  referendum sono determinate da ciascuna testata,
secondo le rispettive politiche tariffarie, in  misura  comunque  non
eccedente  il  limite  rappresentato  dal  valore  piu'  alto  tra il
quaranta per cento della tariffa massima  e  il  settanta  per  cento
della   tariffa   minima   vigenti,   per  le  diverse  categorie  di
pubblicita', sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle
tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative
alle pubblicita' editoriali.
  2. Per le testate a tariffa unica di pubblicita',  la  tariffa  per
l'accesso  agli  spazi  di  pubblicita'  per  i  referendum  non puo'
eccedere il  limite  rappresentato  dal  cinquanta  per  cento  della
tariffa medesima.
  3.  I  limiti  stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle
tariffe quali rispettivamente  vigenti  per  le  edizioni  di  pagine
locali   ovvero   per   le  edizioni  o  pagine  nazionali,  nonche',
eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la  diversa
collocazione del messaggio.
  4.  Debbono  essere  riconosciute  a  tutti  gli  inserzionisti  le
condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.
  5. Ogni editore e' tenuto a far verificare in  modo  documentale  a
qualunque  interessato,  a  richiesta, le condizioni praticate per le
inserzioni pubblicitarie concernenti i referendum.