art. 5 (Direzione) (1) - La responsabilita' del corso e' affidata ad un Direttore che, per quanto concerne i corsi statali, e' individuato e nominato dal Provveditore agli studi tra i Capi di istituto di ruolo in servizio nella provincia. E' data precedenza ai Capi di istituto in possesso della specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di handicap. (2) - Per quanto concerne l'individuazione del Direttore dei corsi organizzati da Enti non statali si rinvia a quanto successivamente disposto dall'art. 20, comma 4, lettera a). (3) - Il direttore ha la responsabilita' didattica e organizzativa del corso, e risponde in particolare: a) della efficacia organizzativa nonche' della legittimita' amministrativa e contabile del Corso biennale; b) della scelta dei docenti responsabili di area; c) della impostazione culturale e della realizzazione del progetto pedagogico dell'intero Corso, unitamente ai componenti del gruppo di conduzione di cui al seguente comma 5 e al successivo art. 9; d) del rispetto dei programmi approvati con il D.M. 27.6.1995, nonche' del rispetto dei limiti numerici relativi ai corsisti frequentati; e) dell'effettivo svolgimento di tutte le lezioni e di tutte le attivita' da parte dei docenti ed esperti; f) dell'esercizio della vigilanza didattica sull'intera attivita' corsuale, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti e l'assolvimento dei doveri dei corsisti; g) della frequenza obbligatoria dei corsisti a tutte le lezioni del corso - fatti salvi gli esoneri conseguenti al riconoscimento dei crediti formativi - di cui deve essere rilasciata certificazione sulla base dei registri di presenza, da conservarsi agli atti del corso; h) del buon funzionamento della segreteria e, in solido con il segretario, della buona tenuta dell'archivio e della regolarita' delle operazioni di rilascio dei diplomi e della tempestiva verbalizzazione, su apposito registro, delle riunioni del gruppo di conduzione e dei docenti esperti. (4) - Il Direttore del corso risponde direttamente al competente Provveditore agli studi di tutti gli atti compiuti nell'esercizio della propria funzione. (5) - Il Direttore del corso e' coadiuvato da un gruppo di conduzione, formato dai cinque "docenti-responsabili di area disciplinare", uno per ciascuna delle aree prefigurate nei programmi. Il gruppo di conduzione, presieduto dal direttore, assume collegialmente tutte le decisioni concernenti l'impostazione pedagogica, il piano di attuazione e la realizzazione del Corso. Nelle deliberazioni formali, in caso di parita', prevale il voto del Direttore. (6) - Il Direttore del corso deve, contestualmente alle operazioni di nomina, inviare al Provveditore agli studi copia dei provvedimenti stessi relativi a tutti i docenti impegnati a qualsiasi titolo nell'attivita' del corso. (7) - Il Provveditore agli Studi trasmette al Ministero - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I - la composizione del gruppo di conduzione e le eventuali successive variazioni nel termine di 15 gg. dalla costituzione o dalla variazione del gruppo medesimo. (8) - Per quanto concerne i corsi statali, la segreteria dell'istituzione scolastica a cui e' stata affidata la gestione del corso si fa carico della segreteria del corso medesimo. Il Provveditore agli Studi puo' avvalersi degli strumenti normativi esistenti (fondo incentivante, utilizzazione personale in soprannumero, o quant'altro ritenuto utile) per assicurare la migliore efficacia amministrativa nella conduzione del corso. Non sono previste forme di esonero e/o di distacco. (9) - Tutta la documentazione, relativa al riconoscimento ed al funzionamento del corso, deve rimanere, senza limiti di tempo, custodita presso la segreteria del corso.