art. 5
                             (Direzione)
(1)   - La responsabilita' del corso e' affidata ad un Direttore che,
per quanto concerne i corsi statali, e' individuato  e  nominato  dal
Provveditore  agli  studi tra i Capi di istituto di ruolo in servizio
nella provincia. E' data precedenza ai Capi di istituto  in  possesso
della  specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di
handicap.
(2)  - Per quanto concerne l'individuazione del Direttore  dei  corsi
organizzati  da  Enti  non statali si rinvia a quanto successivamente
disposto dall'art. 20, comma 4, lettera a).
(3)  - Il direttore ha la responsabilita' didattica  e  organizzativa
del corso, e risponde in particolare:
a)   della   efficacia   organizzativa   nonche'  della  legittimita'
   amministrativa e contabile del Corso biennale;
b) della scelta dei docenti responsabili di area;
c) della impostazione culturale e della  realizzazione  del  progetto
   pedagogico  dell'intero Corso, unitamente ai componenti del gruppo
   di conduzione di cui al seguente comma 5 e al successivo art. 9;
d) del rispetto  dei  programmi  approvati  con  il  D.M.  27.6.1995,
   nonche'  del  rispetto  dei  limiti  numerici relativi ai corsisti
   frequentati;
e) dell'effettivo svolgimento di tutte  le  lezioni  e  di  tutte  le
   attivita' da parte dei docenti ed esperti;
f)  dell'esercizio  della  vigilanza  didattica sull'intera attivita'
   corsuale, garantendo  nel  contempo  il  rispetto  dei  diritti  e
   l'assolvimento dei doveri dei corsisti;
g)  della  frequenza obbligatoria dei corsisti a tutte le lezioni del
   corso - fatti salvi gli esoneri conseguenti al riconoscimento  dei
   crediti  formativi  - di cui deve essere rilasciata certificazione
   sulla base dei registri di presenza, da conservarsi agli atti  del
   corso;
h)  del  buon  funzionamento  della  segreteria  e,  in solido con il
   segretario, della buona tenuta dell'archivio e  della  regolarita'
   delle  operazioni  di  rilascio  dei  diplomi  e  della tempestiva
   verbalizzazione, su apposito registro, delle riunioni  del  gruppo
   di conduzione e dei docenti esperti.
(4)    -  Il  Direttore del corso risponde direttamente al competente
Provveditore agli studi di tutti  gli  atti  compiuti  nell'esercizio
della propria funzione.
(5)    -  Il  Direttore  del  corso  e'  coadiuvato  da  un gruppo di
conduzione,  formato  dai  cinque   "docenti-responsabili   di   area
disciplinare", uno per ciascuna delle aree prefigurate nei programmi.
       Il  gruppo  di  conduzione,  presieduto  dal direttore, assume
collegialmente  tutte   le   decisioni   concernenti   l'impostazione
pedagogica, il piano di attuazione e la realizzazione del Corso.
       Nelle  deliberazioni  formali,  in caso di parita', prevale il
voto del Direttore.
(6)    - Il Direttore del corso deve, contestualmente alle operazioni
di nomina, inviare al Provveditore agli studi copia dei provvedimenti
stessi relativi a  tutti  i  docenti  impegnati  a  qualsiasi  titolo
nell'attivita' del corso.
(7)    -  Il Provveditore agli Studi trasmette al Ministero - Ufficio
Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I  -  la  composizione  del
gruppo di conduzione e le eventuali successive variazioni nel termine
di 15 gg. dalla costituzione o dalla variazione del gruppo medesimo.
(8)      -  Per  quanto  concerne  i  corsi  statali,  la  segreteria
dell'istituzione scolastica a cui e' stata affidata la  gestione  del
corso   si   fa  carico  della  segreteria  del  corso  medesimo.  Il
Provveditore agli Studi  puo'  avvalersi  degli  strumenti  normativi
esistenti    (fondo    incentivante,   utilizzazione   personale   in
soprannumero,  o  quant'altro  ritenuto  utile)  per  assicurare   la
migliore efficacia amministrativa nella conduzione del corso.
       Non sono previste forme di esonero e/o di distacco.
(9)    -  Tutta  la  documentazione, relativa al riconoscimento ed al
funzionamento del  corso,  deve  rimanere,  senza  limiti  di  tempo,
custodita presso la segreteria del corso.