Art. 5.
   La domanda o istanza deve esser prodotta in bollo, salvo i casi di
esenzione  previsti  dalla  legge,  e  redatta nelle forme e nei modi
stabiliti  dall'amministrazione,  ove   determinati   e   portati   a
conoscenza  degli  utenti,  e  deve  esser  corredata  dalla prevista
documentazione, dalla quale  risultino  le  condizioni  richieste  da
legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
   Ove  la  domanda  dell'interessato  sia  stata  formulata  in modo
irregolare o incompleto, il  responsabile  del  procedimento  ne  da'
comunicazione  alla  parte,  indicando le cause della irregolarita' o
dell'incompletezza.
   In questi casi il termine iniziale decorre dal  ricevimento  della
domanda regolarizzata o completata.