Art. 5. La domanda o istanza deve esser prodotta in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, e redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a conoscenza degli utenti, e deve esser corredata dalla prevista documentazione, dalla quale risultino le condizioni richieste da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento. Ove la domanda dell'interessato sia stata formulata in modo irregolare o incompleto, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione alla parte, indicando le cause della irregolarita' o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.