Art. 7. La comunicazione di cui all'art. 4 e' inviata ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre effetti diretti o che debbano intervenire nel procedimento ai sensi di legge o di regolamento, nonche' a quei soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali il provvedimento possa arrecare pregiudizio.