Art. 7.
   La  comunicazione  di  cui  all'art.  4 e' inviata ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre  effetti
diretti  o che debbano intervenire nel procedimento ai sensi di legge
o di regolamento, nonche' a quei soggetti  individuati  o  facilmente
individuabili ai quali il provvedimento possa arrecare pregiudizio.