Art. 10. 1. Ai programmi promossi da organizzazioni non governative o ad esse affidati, approvati dal Comitato direzionale, prima del 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni e le procedure di rendicontazione vigenti alla data di approvazione e definite nelle apposite delibere del Comitato direzionale. 2. In relazione ai programmi di cui al comma 1, sono altresi' ammissibili alla rendicontazione le spese che risultino effettuate prima del perfezionamento dell'iter amministrativo del programma cui si riferiscono, oppure in presenza di variazioni del piano finanziario, non preventivamente autorizzate, ovvero spese effettuate con spostamento di fondi da altri capitoli operato senza la previa autorizzazione, e, ove la spesa riguardi costruzioni e attrezzature, in mancanza di una previa valutazione di congruita', tali spese possono essere riconosciute a condizione che gli obiettivi previsti per il periodo cui il rendiconto si riferisce risultino comunque raggiunti, le relative attivita' realizzate siano funzionali ai predetti obiettivi e il loro costo complessivo sia congruo. 3. I contributi e i finanziamenti alle organizzazioni non governative idonee sono erogati in una o piu' rate anticipate. In caso di rateizzazione, l'erogazione delle rate successive alla prima e' subordinata al riconoscimento delle spese presentate alla rendicontazione, relative alle rate precedenti, spese che sono ammesse o respinte entro sessanta giorni dalla presentazione. Decorso tale termine, in attesa del completamento dell'analisi del rendiconto, l'Amministrazione puo' procedere comunque all'erogazione relativa alla parte rendicontata. L'organizzazione non governativa e' tenuta alla restituzione proporzionale delle spese eventualmente non ammesse alla rendicontazione, restituzione che e' detratta da altre eventuali erogazioni dovute alla medesima organizzazione non governativa, anche relative a differenti iniziative. 4. Possono essere ammessi a finanziamenti parziali anche i programmi di organizzazioni non governative italiane cofinanziati dall'Unione europea.