Art. 10.
  1.  Ai  programmi  promossi  da organizzazioni non governative o ad
esse affidati, approvati  dal  Comitato  direzionale,  prima  del  31
dicembre  1993,  si  applicano  le  disposizioni  e  le  procedure di
rendicontazione vigenti alla data di approvazione  e  definite  nelle
apposite delibere del Comitato direzionale.
  2.  In  relazione  ai  programmi  di  cui al comma 1, sono altresi'
ammissibili alla rendicontazione le spese  che  risultino  effettuate
prima  del perfezionamento dell'iter amministrativo del programma cui
si  riferiscono,  oppure  in  presenza  di   variazioni   del   piano
finanziario, non preventivamente autorizzate, ovvero spese effettuate
con  spostamento  di  fondi da altri capitoli operato senza la previa
autorizzazione, e, ove la spesa riguardi costruzioni e  attrezzature,
in  mancanza  di  una  previa  valutazione  di congruita', tali spese
possono essere riconosciute a condizione che gli  obiettivi  previsti
per  il  periodo  cui  il  rendiconto si riferisce risultino comunque
raggiunti, le  relative  attivita'  realizzate  siano  funzionali  ai
predetti obiettivi e il loro costo complessivo sia congruo.
  3.   I   contributi  e  i  finanziamenti  alle  organizzazioni  non
governative idonee sono erogati in una o  piu'  rate  anticipate.  In
caso  di rateizzazione, l'erogazione delle rate successive alla prima
e'  subordinata  al  riconoscimento  delle  spese   presentate   alla
rendicontazione,  relative  alle  rate  precedenti,  spese  che  sono
ammesse o respinte entro sessanta giorni dalla presentazione. Decorso
tale  termine,  in  attesa   del   completamento   dell'analisi   del
rendiconto,  l'Amministrazione puo' procedere comunque all'erogazione
relativa alla parte rendicontata. L'organizzazione non governativa e'
tenuta alla restituzione proporzionale delle spese eventualmente  non
ammesse  alla  rendicontazione, restituzione che e' detratta da altre
eventuali  erogazioni  dovute  alla   medesima   organizzazione   non
governativa, anche relative a differenti iniziative.
  4.   Possono  essere  ammessi  a  finanziamenti  parziali  anche  i
programmi di organizzazioni  non  governative  italiane  cofinanziati
dall'Unione europea.