Art. 7.
                         Redditi di capitale
 
  1.  Sui  proventi  derivanti  da  depositi  di  denaro,  di  valori
mobiliari e  di  altri  titoli  diversi  dalle  azioni  e  da  titoli
similari,  a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti,
effettuati fuori dall'esercizio di attivita'  produttive  di  reddito
d'impresa  da  parte di persone fisiche, nonche' da parte di societa'
semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di enti  non  commerciali  o  di
soggetti  non  residenti  senza stabile organizzazione nel territorio
dello  Stato,  indipendentemente  da  ogni  altro  tipo  di  prelievo
previsto  per i proventi medesimi, e' dovuta una somma pari al 20 per
cento degli  importi  maturati  nel  periodo  d'imposta.  I  soggetti
indicati  nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1972, n.  600,  che  hanno  ricevuto  i
predetti  depositi, provvedono entro il giorno 15 del mese successivo
a quello in cui i proventi sono erogati, al versamento diretto  della
somma  al concessionario della riscossione, competente in ragione del
loro  domicilio  fiscale,  trattenendone   l'importo   sui   proventi
corrisposti.  ((  In  caso  di  estinzione  del  deposito prima della
corresponsione dei proventi, l'avente diritto e' tenuto a fornire  ai
predetti  soggetti  la  provvista nella misura del 20 per cento degli
importi maturati e non corrisposti nel periodo di durata del deposito
)) .
  2. Per i depositi effettuati presso soggetti  non  residenti  senza
stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la somma dovuta e'
prelevata, da parte della banca o di altro intermediario finanziario,
a  carico  dei  relativi  proventi  all'atto della corresponsione dei
medesimi  ovvero  ricevendone  provvista  dall'avente   diritto.   Il
prelievo   non  deve  essere  eseguito  qualora  il  depositario  non
residente  certifichi  con  atto  redatto  in  forma  autentica,   su
richiesta  del  depositante,  che  il  deposito  non  e' finalizzato,
direttamente o indirettamente, alla concessione di  finanziamenti  ad
imprese  residenti.  La  certificazione non puo' essere rilasciata da
soggetti residenti in Paesi con i quali la Repubblica italiana non ha
stipulato  convenzioni  contro  le  doppie  imposizioni  e  ai   fini
sanzionatori  e'  equiparata  alla  dichiarazione sostitutiva di atto
notorio. I proventi non percepiti per il tramite di banche o di altri
intermediari finanziari devono essere  indicati  nella  dichiarazione
dei  redditi e su di essi e' dovuta la somma determinata ai sensi del
comma 1.
  3. Ai fini  dell'applicazione  dei  commi  1  e  2  si  considerano
finanziamenti  anche  le  garanzie  prestate  a  terzi  da  parte del
depositario  ovvero  da  parte  di  imprese,  anche  non   residenti,
controllanti,  controllate  o collegate allo stesso; ai predetti fini
si   considerano  effettuati  presso  il  depositario  residente  nel
territorio dello Stato  i  depositi  in  garanzia  costituiti  presso
proprie  succursali  all'estero  o imprese non residenti controllate,
controllanti o collegate.
  4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso
si applicano le disposizioni in materia di imposte sui  redditi.  Con
decreto  del  Ministro  delle  finanze sono stabilite le modalita' di
versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi da 1 a 2.
  5. Al quinto comma dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La ritenuta si applica, a titolo di imposta, anche
sui proventi corrisposti a soggetti non residenti per il  tramite  di
stabili  organizzazioni  estere di imprese residenti non appartenenti
(( all'impresa erogante o  al  medesimo  gruppo  dell'erogante  e,  a
titolo  di  acconto,  su  quelli  corrisposti  alle  predette stabili
organizzazioni;  ai  fini  del  presente  comma  si   intendono   per
appartenenti al medesimo gruppo le societa' di cui l'impresa erogante
possieda  la  maggioranza  del capitale sociale, o la cui maggioranza
del capitale sociale sia posseduta dalla stessa impresa che  possiede
la maggioranza del capitale sociale dell'impresa erogante. ))
  6.  Al  secondo  comma  dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le  parole:  "trenta  per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "ventisette per cento".
(( 6-bis. Al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del          ))
(( Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e        ))
(( successive modificazioni, le parole: "con l'aliquota del 30 per ))
(( cento sui redditi di cui al secondo comma" sono sostituite      ))
(( dalle seguenti: "con l'aliquota del 27 per cento sui redditi di ))
(( cui al secondo comma".                                          ))
  7.   La  ritenuta  sugli  interessi,  premi  ed  altri  frutti  sui
certificati di deposito e sui  depositi  nominativi  e  vincolati  e'
fissata  nella  misura  del  ventisette  per cento, indipendentemente
dalla durata dei titoli o dei depositi.
(( 7-bis. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui   ))
(( depositi a risparmio postale si applica nella misura del        ))
(( ventisette per cento.                                           ))
  8. Per i  proventi  dei  buoni  fruttiferi  e  dei  certificati  di
deposito  emessi  dalle  banche,  la ritenuta di cui al secondo comma
dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  600, si applica nella misura del ventisette per
cento indipendentemente dalla scadenza.
  9. Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni emesse
dalle banche, maturati fino al momento dell'anticipato  rimborso,  e'
dovuta  dall'emittente  una somma pari al venti per cento, qualora il
rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione.
  10. Con decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
modalita'  di  versamento  e  di  dichiarazione delle somme di cui al
comma 9. Ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni
e del contenzioso si applicano le disposizioni in materia di  imposte
sui redditi.
  11.  Al  comma 2 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' soppressa la lettera a).
  12.   Il   versamento   di  acconto  di  cui  all'articolo  35  del
decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e' elevato al 65 per cento per la
seconda scadenza relativa all'anno 1996, al 78 per cento per ciascuna
delle  due  scadenze  relative  al 1997, al 52 per cento per ciascuna
delle due scadenze relative al 1998. Per  il  1999  e  per  gli  anni
successivi,  il  suddetto  versamento di acconto e' fissato al 50 per
cento per ciascuna delle due scadenze.
  13. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si  applicano  sui  proventi
maturati  a  decorrere dal 1 luglio 1996 (( e per i versamenti di cui
al comma 1 da effettuare fino  al  15  ottobre  1996  il  termine  e'
differito  al  15  novembre  1996; )) le disposizioni (( del comma 5,
come modificato dalla legge di conversione del  presente  decreto,  e
dei  commi 6 e 7 )) si applicano con riferimento ai proventi maturati
a partire dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto;  ((
per i certificati di deposito e per i depositi nominativi e vincolati
oltre  dodici  mesi  e fino a diciotto mesi la disposizione di cui al
comma 7 si applica relativamente ai certificati emessi ed ai depositi
raccolti a partire dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto;  )) le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano ai proventi
dei buoni e dei certificati e agli interessi, premi  e  altri  frutti
delle  obbligazioni  emessi a partire dalla data di entrata in vigore
del presente decreto; la disposizione del  comma  11  si  applica  ai
buoni  e certificati emessi a partire dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
(( 13-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 1 aprile 1996, ))
(( n. 239, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:                ))
(( "4-bis. Con i decreti di cui al comma 4 sono stabilite le       ))
(( modalita' per la rilevazione dei soggetti non residenti che     ))
(( possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da ))
(( banche residenti nel territorio dello Stato".                   ))
((    13-ter.    La disposizione dell'articolo 1, comma 1, del     ))
(( decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, non si applica per  ))
(( i buoni fruttiferi ed i certificati di deposito con scadenza    ))
(( non inferiore a diciotto mesi emessi dalle banche anteriormente ))
(( alla data del 20 giugno 1996.                                   ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Il comma 3 dell'art. 14 del D.L. 30  agosto  1996,  n.
          449  (Misure  di  completamento  della  manovra  di finanza
          pubblica), in corso di conversione in legge, ha  modificato
          il  comma  9  del  presente articolo, sostituendo le parole
          "emesse  dalle  banche"  con  le  parole:  "e  dei   titoli
          similari".
             -  Si  riporta il testo dell'art. 5 (Redditi prodotti in
          forma associata) del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con D.P.R. n. 917/1986.
             "Art. 5. - 1. I redditi delle societa' semplici, in nome
          collettivo  e  in  accomandita   semplice   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  sono  imputati  a  ciascun socio,
          indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente  alla
          sua quota di partecipazione agli utili.
             2.  Le  quote  di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate al valore dei conferimenti dei  soci  se  non
          risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico o
          dalla scrittura privata autenticata di  costituzione  o  da
          altro   atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di  data
          anteriore all'inizio del periodo di imposta; se  il  valore
          dei  conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote si
          presumono uguali.
             3. Ai fini delle imposte sui redditi:
               a) le  societa'  di  armamento  sono  equiparate  alle
          societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita
          semplice secondo che siano state costituite  all'unanimita'
          o a maggioranza;
               b)  le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in nome collettivo o alle  societa'  semplici  secondo  che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
               c)  le  associazioni  senza   personalita'   giuridica
          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
          2   puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione;
               d)  si  considerano  residenti  le   societa'   e   le
          associazioni  che  per  la  maggior  parte  del  periodo di
          imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione
          o  l'oggetto  principale  nel   territorio   dello   Stato.
          L'oggetto   principale  e'  determinato  in  base  all'atto
          costitutivo, se esistente in forma di atto  pubblico  o  di
          scrittura  privata  autenticata,  e,  in  mancanza, in base
          all'attivita' effettivamente esercitata.
             4. I redditi delle imprese  familiari  di  cui  all'art.
          230-bis  del  codice  civile, limitatamente al 49 per cento
          dell'ammontare risultante dalla dichiarazione  dei  redditi
          dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che
          abbia prestato in modo continuativo  e  prevalente  la  sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
          sua  quota  di  partecipazione  agli  utili.  La   presente
          disposizione si applica a condizione:
               a)  che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,  con   l'indicazione   del   rapporto   di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio    del    periodo   di   imposta,   recante   la
          sottoscrizione   dell'imprenditore    e    dei    familiari
          partecipanti;
               b)  che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione  agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse sono proporzionate alla  qualita'  e  quantita'  del
          lavoro   effettivamente   prestato  nell'impresa,  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
               c)  che  ciascun  familiare  attesti,  nella   propria
          dichiazione  dei redditi, di aver prestato la sua attivita'
          di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.
             5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui
          redditi,  il  coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli
          affini entro il secondo grado".
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  23  del  D.P.R.  29
          settembre  1973,  n.  600,  recante "Disposizioni comuni in
          materia di accertamento delle imposte sui redditi":
             "Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente).  -
          Gli  enti  e le societa' indicati nell'art. 2 del D.P.R. 29
          settembre 1973, n. 598, le societa' e associazioni indicate
          nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre  1973,  n.  597,  e  le
          persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi
          dell'art.  51  di detto decreto o imprese agricole, i quali
          corrispondono compensi e altre somme  di  cui  all'art.  46
          dello  stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente,
          devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo
          di acconto dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche
          dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
             La ritenuta da operare e' determinata:
               a)   sugli  emolumenti  comunque  denominati,  esclusi
          quelli indicati alle successive  lettere  b)  e  c),  sulle
          pensioni  e  sulla parte imponibile delle indennita' di cui
          al  terzo  comma  dell'art.  48  del  predetto  D.P.R.   29
          settembre  1973,  n. 597, corrisposti in ciascun periodo di
          paga,  con  le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone   fisiche,  ragguagliando  al  periodo  di  paga  i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito e effettuando  le
          detrazioni  previste  negli  articoli  15  e  16  del detto
          decreto rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di  cui
          agli articoli 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
          sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di
          avervi diritto e ne indichi la misura;
               b)  sulle  mensilita'  aggiuntive e sui compensi della
          stessa natura, con le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito
          delle    persone    fisiche,   ragguagliando   a   mese   i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito;
               c)  sugli  emolumenti  arretrati  relativi   ad   anni
          precedenti  con  i  criteri  di cui all'art. 13 del decreto
          indicato  nella  precedente  lettera  a),  intendendo   per
          reddito  complessivo  netto l'ammontare globale dei redditi
          di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel
          biennio precedente;
               d) sulla parte  imponibile  del  trattamento  di  fine
          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e sulle altre
          indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12  del
          decreto  indicato nella precedente lettera a) con i criteri
          di cui all'art. 14 dello stesso decreto.
             I soggetti indicati nel primo  comma  devono  effettuare
          entro   due  mesi  dalla  fine  dell'anno  e,  in  caso  di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il conguaglio tra le ritenute operate sugli  emolumenti  di
          cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli
          emolumenti di cui alla lettera b) dell'art.  47 del decreto
          indicato  nel secondo comma, lettera a), e l'imposta dovuta
          sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo
          conto  delle  sole  detrazioni  d'imposta  gia' applicate a
          norma della lettera a) del secondo  comma.  Possono  essere
          inclusi  nelle  operazioni di conguaglio di fine anno anche
          gli emolumenti in denaro o in natura, corrisposti entro  il
          12  del  mese di gennaio dell'anno successivo, a condizione
          che le relative ritenute siano versate entro il  giorno  15
          dello stesso mese se il sostituto di imposta e' titolare di
          conto fiscale ovvero entro il giorno 20 negli altri casi.
             Le  disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
          alle persone fisiche che esercitano arti e professioni,  ai
          sensi   dell'art.    49  del  decreto  indicato  nel  comma
          precedente, quando corrispondono per prestazioni di  lavoro
          dipendente  compensi e altre somme deducibili ai fini della
          determinazione del loro reddito di lavoro autonomo.
             Per le pensioni e per le indennita'  di  fine  rapporto,
          corrisposte su fondi la cui gestione e' demandata per legge
          o  per convenzione a soggetti diversi dai datori di lavoro,
          gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali
          soggetti, ferma  restando,  nel  caso  di  convenzione,  la
          responsabilita' solidale del datore di lavoro.
             Per  i  rapporti  di  lavoro  dipendente  che  importano
          prestazioni di attivita'  lavorativa  e  corresponsione  di
          emolumenti  per  una sola parte dell'anno, sugli emolumenti
          corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino  a  concorrenza
          dell'ammontare di reddito corrispondente all'intero importo
          delle detrazioni di imposta previste nell'art. 12 del testo
          unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con D.P.R. 22
          dicembre 1986, n.  917,  e  all'importo  delle  detrazioni,
          rapportate   al   periodo  di  lavoro  nell'anno,  previste
          nell'art. 13 del  medesimo  testo  unico,  alle  condizioni
          stabilite  nella  lettera a) del secondo comma del presente
          articolo; sulla parte eccedente la ritenuta si applica  con
          le   aliquote  corrispondenti  agli  scaglioni  di  reddito
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,  computando
          anche le somme non assoggettate a ritenuta.
             Ai   fini   dell'applicazione   della   ritenuta   sugli
          emolumenti indicati nelle lettere a) e b) del secondo comma
          si  tiene  conto  anche  delle  somme  corrisposte,   delle
          ritenute  operate  e  delle detrazioni effettuate nel corso
          del  precedente  rapporto  di   lavoro   intrattenuto   dal
          dipendente  nello stesso periodo di imposta ed indicate nel
          certificato di cui al comma 2 dell'art. 7-bis che lo stesso
          dipendente puo' consegnare al nuovo datore di lavoro".
             - Si riportano i commi 2, 3 e 5 dell'art.  26  (Ritenute
          sugli  interessi  e  sui  redditi  di  capitale) del citato
          D.P.R. 29 settembre 1973,  n.  600,  recante  "Disposizioni
          comuni   in  materia  di  accertamento  delle  imposte  sui
          redditi", cosi' come modificati  dal  presente  articolo  e
          dagli  articoli  13  e  14  del D.L. 30 agosto 1996, n. 449
          (Misure  di  completamento   della   manovra   di   finanza
          pubblica), in corso di conversione in legge:
             "L'amministrazione  postale  e le aziende ed istituti di
          credito devono operare  una  ritenuta  del  ventisette  per
          cento,  con  obbligo  di rivalsa, sugli interessi, premi ed
          altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai  correntisti.
          Non  sono  soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti
          dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende  ed
          istituti  di  credito  ne'  gli  interessi  corrisposti  da
          aziende  e  istituti  di  credito  italiani  o  da  filiali
          italiane di aziende e istituti di credito esteri ad aziende
          e  istituti  di credito con sede all'estero, esclusi quelli
          pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato,
          o a  filiali  estere  di  aziende  e  istituti  di  credito
          italiani.
             Se  gli  interessi, i premi e gli altri frutti di cui ai
          precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti  nel
          territorio  dello  Stato,  la ritenuta deve essere operata,
          con obbligo di rivalsa, sui proventi di cui al primo  e  al
          secondo comma con le aliquote ivi rispettivamente previste.
          Qualora   il  rimborso  abbia  luogo  entro  diciotto  mesi
          dall'emissione, sugli interessi, sui premi  e  sugli  altri
          frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso e'
          dovuta  una somma pari al 20 per cento.  Tra gli interessi,
          i premi e gli altri frutti va compresa anche la  differenza
          tra  la  somma  corrisposta  ai  possessori dei titoli alla
          scadenza e il prezzo di emissione.  All'applicazione  della
          ritenuta   ed   al   versamento   della  somma  dovuta  per
          l'anticipato rimborso devono provvedere i soggetti indicati
          nel primo comma dell'articolo  23  che  intervengono  nella
          riscossione degli interessi, dei premi e degli altri frutti
          ovvero  nel  rimborso  nei confronti di soggetti residenti.
          Quando i soggetti indicati nel  primo  comma  dell'art.  23
          comunque  intervengono,  anche  in  qualita' di acquirenti,
          nelle cessioni di obbligazioni e titoli similari emessi  da
          soggetti  non  residenti  effettuate  da soggetti residenti
          diversi da quelli che subiscono la ritenuta  alla  fonte  a
          titolo  di  acconto,  la ritenuta deve essere operata sugli
          interessi, premi ed altri frutti riconosciuti al  venditore
          nel  corrispettivo,  sia in modo esplicito che implicito, e
          di cio' deve  contestualmente  essere  rilasciata  apposita
          certificazione   all'interessato.   Il   venditore   o   il
          possessore del titolo devono rendere  noti  gli  interessi,
          premi  ed  altri  frutti  maturati  durante  il  periodo di
          possesso. La ritenuta non deve  essere  operata  quando  il
          beneficiario    documenta,    mediante   atto   notorio   o
          certificazione di esso  sostitutiva,  la  sua  qualita'  di
          soggetto  non  residente  e il relativo periodo di possesso
          dei titoli. Le disposizioni del presente comma si applicano
          anche  agli  interessi,  premi  ed   altri   frutti   delle
          obbligazioni  e  degli  altri titoli di cui all'art. 31 del
          D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e di  quelli  con  regime
          fiscale  equiparato,  emessi  all'estero a decorrere dal 10
          settembre 1992.
             Comma quarto (Omissis).
             I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23  devono
          operare  una  ritenuta  del  quindici per cento a titolo di
          acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da
          essi corrisposti, diversi da quelli contemplati  nei  commi
          precedenti  e  nell'art.  27.  Se  i  percipienti  non sono
          residenti   nel   territorio   dello   Stato   o    stabili
          organizzazioni  di  soggetti  non  residenti la ritenuta e'
          applicata a titolo di imposta e deve essere  operata  anche
          sugli  interessi  che non costituiscono reddito di capitale
          ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
          e dall'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973,
          n. 598. La ritenuta si applica, a titolo di imposta,  anche
          sui  proventi  corrisposti  a soggetti non residenti per il
          tramite  di  stabili  organizzazioni  estere   di   imprese
          residenti  e,  a titolo di acconto, su quelli corrisposti a
          stabili organizzazioni  estere  di  imprese  residenti  non
          appartenenti all'impresa erogante i proventi.".
             -  Si  riporta  il  testo  della lettera a) del comma 2,
          dell'art. 41 (Redditi da capitale) del  testo  unico  delle
          imposte  sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
          n. 917, soppressa dal presente articolo:
             "2. Ai fini delle imposte  sui  redditi  si  considerano
          similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale
          di  enti,  diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul
          reddito delle persone giuridiche; si  considerano  similari
          alle obbligazioni:
               a)  i buoni fruttiferi e i certificati di deposito con
          scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da istituti o
          aziende di credito;".
             - Si riporta il testo dell'art. 35  del  D.L.  18  marzo
          1976,  n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
          maggio 1976, n. 249:  "Riforma tributaria  e  provvedimenti
          vari":
             "Art.  35.  -  Le  aziende ed istituti di credito devono
          versare annualmente alla sezione di  tesoreria  provinciale
          dello  Stato  in  acconto dei versamenti di cui all'art. 8,
          primo comma, n. 3-bis), del D.P.R. 29  settembre  1973,  n.
          602,  e  successive  modificazioni, un importo pari ai nove
          decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'art.  26
          del   D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600,  e  successive
          modificazioni, complessivamente versate per il  periodo  di
          imposta precedente.
             Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro
          il  30  giugno e il 31 ottobre. Quando cadono in giorni non
          lavorativi per le aziende di  credito  i  termini  suddetti
          sono anticipati al giorno lavorativo precedente.
             Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello
          delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto
          si  riferisce,  la somma versata in eccedenza e' rimborsata
          ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
          e  successive  modificazioni,  con  gli  interessi  di  cui
          all'art. 44 dello stesso decreto.
             In  caso  di omesso o ritardato versamento rispetto alle
          scadenze  indicate  nel  secondo  comma  o  di   versamento
          effettuato   in   misura   insufficiente  si  applicano  le
          disposizioni degli articoli 9 e 92 del D.P.R. 29  settembre
          1973, n. 602, e successive modificazioni".
             -  Si  riporta il testo dell'art. 11 del D.Lgs. 1 aprile
          1996, n.   239 (Modificazioni al  regime  degli  interessi,
          premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,
          pubblici e privati), cosi' come modificato:
             "Art.  11  (Altre disposizioni). - 1. La ritenuta di cui
          all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente  della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  600,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  e'  applicata  a   titolo
          d'imposta  nei  confronti  degli  enti  di cui all'art. 87,
          comma 1, lettera c), del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,   n.   917.   La   presente
          disposizione  si  applica per gli interessi, premi ed altri
          frutti maturati a partire dal 1 gennaio 1997.
             2. Nel caso di  riapertura  delle  sottoscrizioni  delle
          emissioni  delle  obbligazioni  e  titoli similari, ai fini
          della determinazione della differenza  di  emissione  o  di
          rimborso di cui all'art. 41, comma 1, lettera b), del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          dell'art.  10  del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25  novembre
          1983,  n.  649,  si considera prezzo di emissione quello di
          aggiudicazione della 'prima' tranche del  prestito.  Per  i
          titoli   diversi  da  quelli  di  Stato  ed  equiparati  la
          disposizione si applica  a  condizione  che  la  riapertura
          avvenga  entro  dodici  mesi  dalla  data  di emissione del
          prestito e che la differenza fra prezzo di emissione  delle
          tranche  successive  e  quello  della  prima tranche sia in
          valore assoluto non superiore all'1%  del  valore  nominale
          rapportato a ciascun anno di durata del prestito.
             3. I riferimenti alle ritenute di cui all'art. 26, primo
          comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
          settembre 1973, n.  600, contenuti in provvedimenti emanati
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto   si   intendono  come  fatti  anche  alle  imposte
          sostitutive di cui all'art. 2.
             4. Con uno o piu' decreti, da emanare entro il 30 giugno
          1996, il Ministro delle finanze stabilisce:
               a) le caratteristiche del modello di  attestazione  di
          cui  all'art.  7, comma 2, lettera a), nonche' le modalita'
          ed i termini di conservazione della stessa;
               b) il contenuto e le caratteristiche tecniche di invio
          delle  comunicazioni  da   effettuare   all'Amministrazione
          finanziaria  in  via telematica ai sensi degli articoli 7 e
          8;
               c) l'elenco degli Stati di cui all'art.  6,  comma  1,
          con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni.
             4-bis. Con i decreti di cui al comma 4 sono stabilite le
          modalita' per la rilevazione dei soggetti non residenti che
          possiedono  buoni  fruttiferi  e  certificati  di  deposito
          emessi da banche residenti nel territorio dello Stato.
             5.  Le disposizioni recate nei decreti di cui al comma 4
          possono  essere  modificate  con  successivi  decreti   del
          Ministro delle finanze".