Art. 5. Divieto di pubblicita' elettorale 1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione e' vietata, ai sensi dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, la pubblicita' elettorale. 2. Si considerano forme di pubblicita' vietata le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto o disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur succinta, presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero da una critica motivata nei confronti dei competitori. 3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici.