Art. 5.
                  Divieto di pubblicita' elettorale
  1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione e' vietata,
ai  sensi  dell'art.  29  della  legge  25  marzo  1993,  n.  81,  la
pubblicita' elettorale.
  2.  Si  considerano  forme  di pubblicita' vietata le inserzioni di
meri slogan positivi o negativi, di foto o disegni e/o di  inviti  al
voto  non  accompagnati  da  una,  sia  pur  succinta,  presentazione
politica di candidati e/o di programmi e/o di linee,  ovvero  da  una
critica motivata nei confronti dei competitori.
  3.  Il  divieto  di  cui  al  comma  1  non  si applica agli organi
ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici.