Art. 3
                 Il contratto individuale di lavoro
1.Il rapporto di  lavoro  a  tempo  indeterminato  o  determinato  e'
costituito  e  regolato dai contratti individuali secondo il presente
contratto, le disposizioni di legge e le normative comunitarie.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta  la
forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) livello e profilo di assunzione, corrispondenti mansioni e livello
retributivo iniziale;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione;
f) termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.
3.  Il  contratto  individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per  le
cause  di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo,
condizione risolutiva del  contratto,  senza  obbligo  di  preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
4. In caso di assunzione a tempo parziale, ai sensi all'art.  14,  il
contratto  individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione
dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie  di  cui
allo stesso art. 14.
5.  L'Ente,  prima  di  procedere  alla stipulazione del contratto di
lavoro individuale ai fini dell'assunzione,  invita  l'interessato  a
presentare  entro  30  giorni,  la  documentazione  prescritta  dalle
disposizioni vigenti ed indicata nel bando di concorso.
Entro il medesimo termine l'interessato e' tenuto a dichiarare, sotto
la propria responsabilita', salvo quanto previsto dall'art. 14, comma
8 di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di  non
trovarsi  in  nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate
dall'art.  58  del  d.lgs.29  del  1993,  ovvero  a   presentare   la
dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, e fatta salva la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso
di  comprovato  impedimento,  l'Ente  comunica di non poter dar luogo
alla stipulazione del contratto.
7. Nelle ipotesi nelle quali e' prevista la riammissione in  servizio
ai  sensi  dell'art.  13  del  DPR  411/76,  il rapporto di lavoro si
instaura  nuovamente  a  seguito  della  stipulazione  di  un   nuovo
contratto  individuale  di  lavoro,  con  salvaguardia  del livello e
profilo acquisiti, nonche' della corrispondente retribuzione.