Art. 5.
                             Definizione
   1.  I  coloranti  sono  sostanze  che conferiscono un colore ad un
alimento  o  che  ne  restituiscono  la  colorazione  originaria,  ed
includono   componenti  naturali  dei  prodotti  alimentari  e  altri
elementi di origine naturale, normalmente non consumati come alimenti
ne' usati come ingredienti tipici degli alimenti.
   2. Sono considerati coloranti le preparazioni ottenute da prodotti
alimentari  e  altri  materiali  di base di origine naturale ricavati
mediante  procedimento  fisico  o  chimico  o  combinato che comporti
l'estrazione  selettiva  dei pigmenti in relazione ai loro componenti
nutritivi o aromatici.
   3. Tuttavia, non sono considerati sostanze coloranti:
      a)  i  prodotti  alimentari essiccati o concentrati e gli aromi
dotati  di  un  effetto  colorante  secondario,  quali la paprica, la
curcuma  e  lo  zafferano,  incorporati  durante  la  lavorazione  di
prodotti  alimentari  composti  per le loro proprieta' aromatiche, di
sapidita' o nutritive;
      b)  le  sostanze  coloranti usate per colorare le parti esterne
dei  prodotti  alimentari  non destinate ad essere consumate, quali i
rivestimenti   non   commestibili   di  formaggi  o  l'involucro  non
commestibile degli insaccati.