Art. 6.
                        Campo d'applicazione
   1.  L'elenco  dei  coloranti  che  possono  essere  aggiunti  agli
alimenti e' riportato nell'allegato III.
   2.  L'elenco  dei  prodotti  alimentari  che  non  possono  essere
colorati,  salvo quanto specificatamente previsto agli allegati V, VI
e VII e' riportato nell'allegato IV.
   3.  Le  sostanze  coloranti  possono  essere  impiegate  solo  nei
prodotti  alimentari  elencati  agli  allegati  V,  VI  e VII, e alle
condizioni  ivi  specificate;  esse  possono  essere  utilizzate  nei
medesimi  prodotti  quando  sono  destinati  ad  usi  particolari  in
conformita' al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
   4. L'elenco dei coloranti che possono essere impiegati soltanto in
alcuni alimenti e' riportato nell'allegato VI.
   5.  L'elenco  dei  coloranti  generalmente  ammessi  nei  prodotti
alimentari   e   le   relative   condizioni  d'impiego  e'  riportato
nell'allegato VII.
   6.  Le  dosi massime d'impiego indicate negli allegati V, VI e VII
si riferiscono:
      a)  ai  prodotti  alimentari  pronti  per il consumo, preparati
secondo le istruzioni per l'uso;
      b)  alle  quantita'  di  principio  colorante  contenuto  nella
preparazione colorante.
   7.  Ai fini dell'applicazione del bollo sanitario di cui al D.L.vo
18  aprile  1994,  n. 286 e di altri bolli richiesti per i prodotti a
base  di carne, possono essere usati soltanto i seguenti coloranti: E
155  bruno  HT, E 133 blu brillante FCF o E 129 rosso allura AC o una
miscela  appropriata  di E 133 blu brillante FCF e E 129 rosso allura
AC.
   8.  La colorazione decorativa delle uova o la loro stampigliatura,
secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1274/91, puo' essere
effettuata solo con i coloranti elencati nell'allegato III.
   9.  I  coloranti E 123, E 127, E 128, E 154, E 160b, E 161g, E 173
ed E180 non possono essere venduti direttamente al consumatore.
   10. E' vietata la colorazione dei prodotti tradizionali italiani a
base di carne riportati nell'allegato XVIII.
   11.  Le  disposizioni  dell'art.  5,  comma  3,  lett.  b)  non si
applicano ai prodotti tradizionali di cui all'allegato XVIII.