Art. 7.
                        Principio del riporto
   1. La presenza di sostanze coloranti e' ammessa:
      a) nei prodotti alimentari composti, non elencati nell'allegato
IV,  a  condizione  che  la  sostanza colorante sia consentita in uno
degli ingredienti del composto;
      b)   nei  prodotti  alimentari  destinati  esclusivamente  alla
preparazione  di un alimento composto e a condizione che quest'ultimo
sia conforme alle disposizioni del presente decreto.