Art. 8.
                        Requisiti di purezza
   1.  I  coloranti  di  cui  all'allegato  III  devono  possedere  i
requisiti di purezza previsti dalle sezioni A/II ed A/III del decreto
ministeriale  22  dicembre  1967, modificato ad ultimo con il decreto
ministeriale  15 maggio 1995, n. 283, e dall'allegato XV del presente
decreto.
 
          Note all'articolato ed agli allegati
             - Nota all'art. 8, comma  1  ed  all'art.  20  comma  1,
          lettera a) e comma 2:
             Le  sezioni  A/I,  A/II,  A/III,  C)  e  D)  del decreto
          ministeriale 22 dicembre 1967 riportato, rispettivamente:
             a) l'elenco delle sostanze coloranti per la  colorazione
                della massa ed in superficie;
             b) i requisiti generali di purezza dei coloranti;
             c)  le  caratteristiche  fisico-chimiche  ed i requisiti
                specifici di purezza dei coloranti;
             d) i coloranti che  possono  essere  utilizzati  per  la
                colorazione  della carta e della cellulosa rigenerata
                destinate al contatto con gli alimenti ed  il  metodo
                per  la  prova  della  solidita'  dei coloranti delle
                carte;
             e) le disposizioni per la colorazione degli  oggetti  di
                uso personale e domestico.