Art. 5. Entita' del servizio di vigilanza 1. La commissione provinciale di vigilanza, sui locali di pubblico spettacolo, secondo quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento, delibera l'entita' del servizio in base alle valutazioni sulle caratteristiche dei singoli locali, peculiarita' delle manifestazioni da svolgersi, il livello di rischio ipotizzabile, i sistemi di protezione attiva e passiva. 2. In ogni caso l'entita' minima dei servizi non potra' essere inferiore a quella riportata nella tabella allegata al presente regolamento. E' facolta' della commissione provinciale di vigilanza sentire l'interessato che ne faccia richiesta.