Art. 5.
                  Entita' del servizio di vigilanza
  1. La commissione provinciale di vigilanza, sui locali di  pubblico
spettacolo,   secondo   quanto  disposto  dall'art.  4  del  presente
regolamento, delibera l'entita' del servizio in base alle valutazioni
sulle  caratteristiche  dei  singoli   locali,   peculiarita'   delle
manifestazioni  da  svolgersi,  il livello di rischio ipotizzabile, i
sistemi di protezione attiva e passiva.
  2. In ogni caso l'entita' minima  dei  servizi  non  potra'  essere
inferiore  a  quella  riportata  nella  tabella  allegata al presente
regolamento. E' facolta' della commissione provinciale  di  vigilanza
sentire l'interessato che ne faccia richiesta.