Art. 4.
Identificazione
1. Il codice di identificazione dell'allevamento, dei bovini e dei
bufalini, e' riportato nelle singole schede di allevamento (mod.
2/33), che devono essere conservate in apposito schedario della
unita' sanitaria locale competente per territorio. Una copia di tali
schede deve essere conservata dal titolare dell'azienda presso la
sede dell'allevamento per almeno due anni.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono ritenuti
comunque validi i contrassegni gia' applicati nel corso di piani di
profilassi ufficiali attuati in precedenza. Sono altresi' ritenuti
validi i contrassegni applicati agli animali iscritti ai libri
genealogici o sottoposti ai controlli funzionali ufficiali.