Art. 5. 
                   Prove diagnostiche e competenze 
  1. Le prove ufficiali per la diagnosi della tubercolosi sono quelle
indicate  nell'allegato  1  che  fa  parte  integrante  del  presente
regolamento. 
  2. Gli interventi diagnostici di cui al presente  regolamento  sono
effettuati dai veterinari ufficiali. 
  3. E' vietato  allontanare  per  qualsiasi  motivo  i  bovini  e  i
bufalini sottoposti alle prove  diagnostiche,  prima  della  avvenuta
diagnosi,  salvo  autorizzazione  della   unita'   sanitaria   locale
competente per territorio qualora si prospetti la necessita'  di  una
macellazione. 
  4. A prescindere dalla sede legale  o  di  residenza  dei  titolari
degli  allevamenti,  le  operazioni  di  controllo  diagnostico   nei
confronti  degli  animali  che  effettuano  alpeggio,  transumanza  o
monticazione devono essere eseguite, di norma,  a  cura  dei  servizi
veterinari delle unita' sanitarie locali dove esistono  strutture  di
ricovero o, comunque, dove gli animali stazionano per il periodo piu'
lungo. 
  5. Salvo che per l'invio al  macello,  a  partire  dall'entrata  in
vigore del presente regolamento possono spostarsi, per le ragioni  di
cui al comma 4 del presente articolo, soltanto i bovini e i  bufalini
appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi. Gli
uffici  veterinari  regionali  provvedono  per   tempo   ad   emanare
specifiche disposizioni per regolamentare la materia. 
  6. L'esito degli accertamenti e' riportato per ogni singolo animale
sull'apposita scheda di stalla (mod. 2/33).