Art. 5.
Prove diagnostiche e competenze
1. Le prove ufficiali per la diagnosi della tubercolosi sono quelle
indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente
regolamento.
2. Gli interventi diagnostici di cui al presente regolamento sono
effettuati dai veterinari ufficiali.
3. E' vietato allontanare per qualsiasi motivo i bovini e i
bufalini sottoposti alle prove diagnostiche, prima della avvenuta
diagnosi, salvo autorizzazione della unita' sanitaria locale
competente per territorio qualora si prospetti la necessita' di una
macellazione.
4. A prescindere dalla sede legale o di residenza dei titolari
degli allevamenti, le operazioni di controllo diagnostico nei
confronti degli animali che effettuano alpeggio, transumanza o
monticazione devono essere eseguite, di norma, a cura dei servizi
veterinari delle unita' sanitarie locali dove esistono strutture di
ricovero o, comunque, dove gli animali stazionano per il periodo piu'
lungo.
5. Salvo che per l'invio al macello, a partire dall'entrata in
vigore del presente regolamento possono spostarsi, per le ragioni di
cui al comma 4 del presente articolo, soltanto i bovini e i bufalini
appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi. Gli
uffici veterinari regionali provvedono per tempo ad emanare
specifiche disposizioni per regolamentare la materia.
6. L'esito degli accertamenti e' riportato per ogni singolo animale
sull'apposita scheda di stalla (mod. 2/33).