Art. 3. Interventi di urgenza e di riparazione a Secondigliano 1. Il sindaco di Napoli, o suo delegato, provvede alla realizzazione degli interventi di urgenza e, per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito dell'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano il 23 gennaio 1996, degli interventi di riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate. Provvede altresi' al ripristino delle condizioni di sicurezza del sottosuolo della medesima area, compresi i primi interventi necessari per il risanamento edilizio, urbanistico ed ambientale. Il prefetto di Napoli provvede al completamento degli interventi avviati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44. 2. Per le finalita' indicate nel comma 1, i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Con successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno individuate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ulteriori deroghe, ove necessario. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' assegnato al comune di Napoli un contributo straordinario di lire 10 miliardi per il 1996 e di lire 10 miliardi per il 1997. Al relativo onere si provvede: quanto a lire 5 miliardi per il 1996 e a lire 10 miliardi per il 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 5 miliardi per il 1996, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.