Art. 3.
                        Interventi di urgenza
                  e di riparazione a Secondigliano
  1.  Il  sindaco  di  Napoli,  o   suo   delegato,   provvede   alla
realizzazione  degli  interventi di urgenza e, per evitare situazioni
di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito dell'evento
disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano il  23  gennaio  1996,
degli  interventi  di  riparazione e ripristino delle opere pubbliche
danneggiate. Provvede altresi'  al  ripristino  delle  condizioni  di
sicurezza  del  sottosuolo  della  medesima  area,  compresi  i primi
interventi necessari per  il  risanamento  edilizio,  urbanistico  ed
ambientale.  Il  prefetto  di  Napoli provvede al completamento degli
interventi  avviati  ai  sensi  dell'articolo   3,   comma   1,   del
decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44.
  2.   Per  le  finalita'  indicate  nel  comma  1,  i  provvedimenti
occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme  di  contabilita'
generale   dello   Stato,   nel   rispetto   dei   principi  generali
dell'ordinamento.  Con  successive  ordinanze  del   Presidente   del
Consiglio  dei Ministri saranno individuate, ai sensi dell'articolo 5
della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  ulteriori  deroghe,  ove
necessario.
  3.  Per  le  finalita' di cui al presente articolo, e' assegnato al
comune di Napoli un contributo straordinario di lire 10 miliardi  per
il  1996  e  di  lire  10  miliardi per il 1997. Al relativo onere si
provvede: quanto a lire 5 miliardi per il 1996 e a lire  10  miliardi
per  il 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1996,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
tesoro;  quanto  a  lire  5  miliardi per il 1996, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
come determinata dalla tabella C della legge  28  dicembre  1995,  n.
550.
  4.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.