Art. 2.
                       Riduzione stanziamenti

  1.  Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di
previsione  dello  Stato  per  l'anno finanziario 1996, e le relative
proiezioni  per  gli  anni  1997  e 1998, appartenenti alle categorie
economiche  di  seguito  elencate,  con  esclusione della quota parte
destinata  a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi
internazionali  e  a  intese con confessioni religiose, a regolazioni
contabili,  a  garanzie assunte dallo Stato, ad annualita' relative a
limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per
importi   corrispondenti   alle  seguenti  percentuali,  intendendosi
correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
   Categoria   IV   -   con  esclusione  delle  spese  aventi  natura
obbligatoria  e  di quelle della rubrica 12 dello stato di previsione
del Ministero della difesa: 5 per cento.
  Su  proposta  del Ministro interessato, di concerto con il Ministro
del  tesoro, la riduzione puo' essere operata su determinati capitoli
di   spese   discrezionali  della  medesima  categoria  ovvero  sugli
accantonamenti  di  fondo  speciale  per provvedimenti legislativi in
corso della medesima amministrazione.
   Categoria  V - con esclusione dei capitoli 6674, 6675 e 6676 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
capitoli  4630, 4633, 4634, 5941 e 6771 dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro,  delle  spese per assistenza gratuita diretta
(codice  economico  5.1.4.),  dei  trasferimenti  alle  province e ai
comuni  (codice  economico  5.5.0.),  agli enti previdenziali (codice
economico  5.6.0.)  e  all'estero  (codice  economico  5.8.0.), delle
pensioni  di  guerra (codice economico 5.1.1.) nonche' dei contributi
di  cui  all'articolo  1,  comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n.
549: 1,1 per cento.
   Categorie X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello stato di
previsione  del Ministero dei lavori pubblici e delle spese per danni
bellici  e  pubbliche  calamita'  (codice  economico  10.9.1.): 2 per
cento.
  2.  Le riduzioni di cui al comma 1 che non consentono l'adempimento
di  obbligazioni  giuridicamente perfezionate alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  possono  dare luogo a reiscrizioni ai
pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.
  3.  L'autorizzazione  di  spesa prevista dall'articolo 18, comma 5,
della  legge 27 dicembre 1983, n. 730, come determinata dalla tabella
C  della  legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), e'
ridotta  di  lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi
per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
  4.  L'autorizzazione  di  spesa  prevista dall'articolo 4, comma 6,
della  legge  28  dicembre  1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), e'
ridotta  di  lire  370 miliardi per l'anno 1996, di lire 550 miliardi
per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi per l'anno 1998.
  5.  Gli  stanziamenti  iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello
stato   di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e  le  relative
proiezioni  sono  complessivamente  ridotti, su proposta del Ministro
dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997
e 1998.