Art. 2. Riduzione stanziamenti 1. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualita' relative a limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa: Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 dello stato di previsione del Ministero della difesa: 5 per cento. Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione puo' essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria ovvero sugli accantonamenti di fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso della medesima amministrazione. Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674, 6675 e 6676 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.) e all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.) nonche' dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: 1,1 per cento. Categorie X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e delle spese per danni bellici e pubbliche calamita' (codice economico 10.9.1.): 2 per cento. 2. Le riduzioni di cui al comma 1 che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo. 3. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), e' ridotta di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. 4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), e' ridotta di lire 370 miliardi per l'anno 1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi per l'anno 1998. 5. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le relative proiezioni sono complessivamente ridotti, su proposta del Ministro dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.