Art. 6.
                    Contenuto della deliberazione
  1. La deliberazione di trasformazione deve contenere:
    a) lo statuto della fondazione, deliberato dai fondatori, recante
le  indicazioni  prescritte  dall'art.  16  del  codice  civile e dal
presente decreto;
    b)   indicazione  dei  soggetti  pubblici  o  privati  che  hanno
dichiarato  di  voler  concorrere o che sono tenuti a concorrere alla
formazione  del patrimonio iniziale o al finanziamento della gestione
della  fondazione  e,  in particolare, i soggetti privati che si sono
obbligati per i tre anni successivi alla trasformazione a versare una
somma  costante  per  i  primi tre periodi di imposta successivi alla
data di pubblicazione del decreto di trasformazione in fondazione;
    c) un piano economico-finanziario triennale dal quale risulti che
la   gestione   potra'   svolgersi   in   condizioni   di  equilibrio
economico-finanziario,  tenuto conto degli apporti al patrimonio, dei
trasferimenti  pubblici,  come ridefiniti dal successivo art. 24, dei
nuovi   ricavi   e  dei  contributi  acquisibili  per  effetto  delle
disposizioni del presente decreto.
  2.   L'apporto  dello  Stato  al  patrimonio  della  fondazione  e'
costituito  da una parte della somma spettante alla fondazione stessa
per  l'anno  in  cui  avviene  la trasformazione in conseguenza della
ripartizione  della  quota del Fondo unico dello spettacolo destinata
all'ente  trasformato,  ai sensi dell'art. 24. La misura dell'apporto
corrisponde  alla  somma  complessivamente  conferita  dai  fondatori
privati al patrimonio iniziale della fondazione.
  3. La regione ed il comune in cui ha sede la fondazione definiscono
la misura del proprio apporto al patrimonio.
 
          Nota all'art. 6:
             -  Il  testo  dell'art.  16  del  codice  civile  e'  il
          seguente:
             "Art.  16 (Atto costitutivo e statuto. Modificazioni). -
          L'atto  costitutivo  e  lo  statuto  devono  contenere   la
          denominazione  dell'ente,  l'indicazione  dello  scopo, del
          patrimonio e della sede, nonche' le norme  sull'ordinamento
          e  sull'amministrazione.  Devono  anche determinare, quando
          trattasi di associazioni, i diritti e  gli  obblighi  degli
          associati  e le condizioni della loro ammissione; e, quando
          trattasi  di  fondazioni,  i  criteri  e  le  modalita'  di
          erogazione delle rendite.
             L'atto   costitutivo   e   lo  statuto  possono  inoltre
          contenere le norme relative  alla  estinzione  dell'ente  e
          alla  devoluzione  del  patrimonio,  e,  per le fondazioni,
          anche quelle relative alla loro trasformazione.
             Le modificazioni dell'atto costitutivo e  dello  statuto
          devono  essere  approvate  dall'autorita' governativa nelle
          forme indicate nell'art. 12".