Art. 4.
                Modificazioni al decreto legislativo
                       30 giugno 1993, n. 269
  1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7, commi 1 e 7, dopo
le  parole:  "province  autonome"  sono  inserite  le seguenti: "e la
regione interessata";
    b)  all'articolo  4,  comma  1,  le  parole:  "dalle disposizioni
contenute"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "in  conformita'  ai
principi generali contenuti";
    c) all'articolo 7, il comma 4 e' sostituito dal seguente;
  "  4.  Restano  ferme  le funzioni del consiglio di amministrazione
dell'istituto  'Gaslini'  di Genova, la cui composizione, determinata
ai  sensi  del vigente statuto, e' integrata da un rappresentante del
Ministero  della  sanita'  in  sostituzione  di  quello  della unita'
sanitaria locale competente per territorio.".
  2.  Al  fine  di  completare il processo di aziendalizzazione degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con personalita'
giuridica  di  diritto pubblico, e sino all'insediamento degli organi
di  amministrazione  degli istituti stessi, i commissari straordinari
preposti ai predetti istituti esercitano le relative attribuzioni con
i  poteri  del  direttore  generale  dell'azienda  ospedaliera di cui
all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
Ove  essi  cessino  dall'incarico  per  dimissioni,  revoca,  morte o
qualsiasi  altro  motivo,  il  Ministro  della  sanita' provvede alla
nomina di nuovi commissari.