Art. 4. Modificazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7, commi 1 e 7, dopo le parole: "province autonome" sono inserite le seguenti: "e la regione interessata"; b) all'articolo 4, comma 1, le parole: "dalle disposizioni contenute" sono sostituite dalle seguenti: "in conformita' ai principi generali contenuti"; c) all'articolo 7, il comma 4 e' sostituito dal seguente; " 4. Restano ferme le funzioni del consiglio di amministrazione dell'istituto 'Gaslini' di Genova, la cui composizione, determinata ai sensi del vigente statuto, e' integrata da un rappresentante del Ministero della sanita' in sostituzione di quello della unita' sanitaria locale competente per territorio.". 2. Al fine di completare il processo di aziendalizzazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con personalita' giuridica di diritto pubblico, e sino all'insediamento degli organi di amministrazione degli istituti stessi, i commissari straordinari preposti ai predetti istituti esercitano le relative attribuzioni con i poteri del direttore generale dell'azienda ospedaliera di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Ove essi cessino dall'incarico per dimissioni, revoca, morte o qualsiasi altro motivo, il Ministro della sanita' provvede alla nomina di nuovi commissari.