Art. 10.
                              Parcheggi
 
 1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti  4.2.3  e  8.2.3
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
 2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia,
la  lunghezza  deve  essere  tale  da  consentire il passaggio di una
persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro.  Il  requisito  si
intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non e' inferiore a
6  m;  in  tal  caso la larghezza del posto auto riservato non eccede
quella di un posto auto ordinario.
 3.  I  posti  riservati  possono  essere  delimitati   da   appositi
dissuasori.
 
          Nota agli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 9 e 10:
            -  Il  decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
          1989, n.  236, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23 giugno
          1989, approva il regolamento  sulle  prescrizioni  tecniche
          necessarie  a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e
          la  visitabilita'  degli  edifici  privati  e  di  edilizia
          residenziale  pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini
          del  superamento   e   dell'eliminazione   delle   barriere
          architettoniche  (per  il testo di detto decreto di veda in
          appendice).