Art. 11.
                  Circolazione e sosta dei veicoli
                   al servizio di persone disabili
 
 1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene
consentita, dalle autorita' competenti, la circolazione  e  la  sosta
del  veicolo al loro specifico servizio, purche' cio' non costituisca
grave intralcio al traffico, nel caso di  sospensione  o  limitazione
della  circolazione  per  motivi  di  sicurezza pubblica, di pubblico
interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero  quando  siano
stati   stabiliti  obblighi  o  divieti  di  carattere  permanente  o
temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
 2. Le facilitazioni possono essere subordinate  alla  osservanza  di
eventuali motivate condizioni e cautele.
 3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico
limitato"  e  "nelle  aree  pedonali  urbane",  cosi'  come  definite
dall'art.  3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  qualora
e'  autorizzato  l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per
l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilita'.
 4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali  riservati
oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la
circolazione  deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio
di persone invalide detentrici dello  speciale  contrassegno  di  cui
all'art. 12.
 5.  Nell'ambito  dei  parcheggi  o  delle attrezzature per la sosta,
muniti di dispositivi di controllo della durata  della  sosta  ovvero
con  custodia  dei  veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai
detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o  frazione  di  50
posti disponibili.
 6.  I  suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla
figura II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della  Reppubblica
16 dicembre 1992, n. 495.
 
          Note all'art. 11:
            -  Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile
          1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e' il seguente:
            "Art. 3 (Definizioni stradali e di  traffico).  -  1.  Ai
          fini  delle  presenti  norme le denominazioni stradali e di
          traffico hanno i seguenti significati:
             1) Area di  intersezione:  parte  della  intersezione  a
          raso,  nella  quale  si  intersecano due o piu' correnti di
          traffico.
             2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione  dei
          veicoli,  salvo  quelli  in  servizio  di emergenza e salvo
          deroghe per i velocipedi e per i  veicoli  al  servizio  di
          persone  con limitate o impedite capacita' motorie, nonche'
          per quelli ad emissioni zero aventi  ingombro  e  velocita'
          tali da poter essere assimilati ai velocipedi.
             3)  Attraversamento  pedonale:  parte della carreggiata,
          opportunamente segnalata  ed  organizzata,  sulla  quale  i
          pedoni  in  transito  dall'uno  all'altro lato della strada
          godono della precedenza rispetto ai veicoli.
             4) Banchina: parte della strada compresa tra il  margine
          della carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti elementi
          longitudinali:    marciapiede,  spartitraffico,  arginello,
          ciglio  interno  della  cunetta,  ciglio  superiore   della
          scarpata nei rilevati.
             5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
             6)  Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a
          selezionare le correnti di traffico per guidarle in  deter-
          minate direzioni.
             7)   Carreggiata:  parte  della  strada  destinata  allo
          scorrimento dei veicoli; essa e' composta  da  una  o  piu'
          corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e delimitata
          da strisce di margine.
             8)  Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo
          le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e  fine.
          Per   insieme  di  edifici  si  intende  un  raggruppamento
          continuo,  ancorche'  intervallato   da   strade,   piazze,
          giardini  o  simili,  costituito da non meno di venticinque
          fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi  veicolari
          o pedonali sulla strada.
             9)  Circolazione: e' il movimento, la fermata e la sosta
          dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
             10) Confine stradale: limite della  proprieta'  stradale
          quale  risulta  dagli atti di acquisizione o dalle fasce di
          esproprio del progetto approvato; in mancanza,  il  confine
          e'  costituito  dal ciglio   esterno del fosso di guardia o
          della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se
          la   strada e' in rilevato o  dal  ciglio  superiore  della
          scarpata se la se la strada e' in trincea.
             11)  Corrente  di traffico: insieme di veicoli (corrente
          veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su
          una strada nello stesso senso di marcia su una o piu'  file
          parallele, seguendo una determinata traiettoria.
             12)   Corsia:   parte   longitudinale  della  strada  di
          larghezza idonea a permettere il transito di una sola  fila
          di veicoli.
             13)  Corsia  di  accelerazione: corsia specializzata per
          consentire  ed  agevolare  l'ingresso  dei  veicoli   sulla
          carreggiata.
             14)  Corsia  di  decelerazione: corsia specializzata per
          consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in  modo
          da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a
          tale manovra.
             15)   Corsia   di   emergenza:  corsia,  adiacente  alla
          carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito
          dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente,  al  movimento
          dei  pedoni,  nei  casi  in cui sia ammessa la circolazione
          degli stessi.
             16)  Corsia  di  marcia:  corsia  facente  parte   della
          carreggiata,    normalmente   delimitata   da   segnaletica
          orizzontale.
             17)  Corsia  riservata:  corsia di marcia destinata alla
          circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di
          veicoli.
             18) Corsia specializzata: corsia  destinata  ai  veicoli
          che  si  accingono ad effettuare determinate manovre, quali
          svolta,    attraversamento,    sorpasso,     decelerazione,
          accelerazione,  manovra per la sosta o che presentano basse
          velocita' o altro.
             19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento  delle
          acque     meteoriche    o    di    drenaggio,    realizzato
          longitudinalmente od  anche  trasversalmente  all'andamento
          della strada.
             20)  Curva:  raccordo  longitudinale  fra  due tratti di
          strada rettilinei,  aventi  assi  intersecantisi,  tali  da
          determinare condizioni di limitata visibilita'.
             21)  Fascia  di pertinenza: striscia di terreno compresa
          tra la carreggiata ed il confine stradale. E'  parte  della
          proprieta'  stradale  e  puo' essere utilizzata solo per la
          realizzazione di altre parti della strada.
             22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna  al
          confine   stradale,   sulla  quale  esistono  vincoli  alla
          realizzazione, da parte dei  proprietari  del  terreno,  di
          costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
             23)   Fascia  di  sosta  laterale:  parte  della  strada
          adiacente alla carreggiata,  separata  da  questa  mediante
          striscia  di  margine  discontinua  e  comprendente la fila
          degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
             24) Golfo di fermata: parte della strada,  esterna  alla
          carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di
          linea  ed  adiacente  al  marciapiede  o ad altro spazio di
          attesa per i pedoni.
             25)  Intersezione  a  livelli   sfalsati:   insieme   di
          infrastrutture   (sovrappassi,   sottopassi  e  rampe)  che
          consente lo smistamento delle correnti veicolari  fra  rami
          di strade poste a diversi livelli.
             26)  Intersezione  a  raso  (o a livello): area comune a
          piu'  strade,  organizzata  in  modo   da   consentire   lo
          smistamento  delle  correnti di traffico dall'una all'altra
          di esse.
             27)  Isola  di  canalizzazione:  parte   della   strada,
          opportunamente  delimitata  e non transitabile, destinata a
          incanalare le correnti di traffico.
             28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.
             29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.
             30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
             31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade
          facenti parte degli itinerari cosi' definiti dagli  accordi
          internazionali.
             32)    Livelletta:   tratto   di   strada   a   pendenza
          longitudinale costante.
             33)  Marciapiede:  parte  della  strada,  esterna   alla
          carreggiata,  rialzata  o altrimenti delimitata o protetta,
          destinata ai pedoni.
             34)  Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della
          carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o  non  dei
          veicoli.
             35)   Passaggio   a   livello:   intersezione   a  raso,
          opportunamente  attrezzata  e  segnalata  ai   fini   della
          sicurezza, tra una o piu' strade ed una linea ferroviaria o
          tranviaria in sede propria.
             36)  Passaggio  pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte
          della  strada  separata  dalla  carreggiata,  mediante  una
          striscia   bianca   continua   o  una  apposita  protezione
          parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni.  Esso
          espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza
          di esso.
             37)  Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea
          allo stanzionamento di uno o piu' veicoli.
             38) Piazzola di sosta: parte della strada, di  lunghezza
          limitata,  adiacente  esternamente alla banchina, destinata
          alla sosta dei veicoli.
             39) Pista ciclabile: parte longitudinale  della  strada,
          opportunamente  delimitata, riservata alla circolazione dei
          velocipedi.
             40)  Raccordo  concavo  (Cunetta):  raccordo   tra   due
          livellette  contigue di diversa pendenza che si intersecano
          al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con
          andamento longitudinale concavo.
             41)  Raccordo  convesso  (Dosso):   raccordo   tra   due
          livellette  contigue di diversa pendenza che si intersecano
          al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con
          andamento longitudinale convesso.
             42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una
          intersezione.
             43)  Rampa  (di  intersezione):   strada   destinata   a
          collegare due rami di un'intersezione.
             44)  Ripa:  zona di terreno immediatamente sovrastante o
          sottostante le scarpate del corpo stradale  rispettivamente
          in  taglio  o  in  riporto  sul  terreno  preesistente alla
          strada.
             45)  Salvagente:  parte   della   strada,   rialzata   o
          opportunamente  delimitata  e protetta, destinata al riparo
          ed  alla   sosta   dei   pedoni,   in   corrispondenza   di
          attraversamenti   pedonali   o  di  fermate  dei  trasporti
          collettivi.
             46) Sede stradale: superficie compresa entro  i  confini
          stradali.      Comprende  la  carreggiata  e  le  fasce  di
          pertinenza.
             47) Sede tranviaria: parte longitudinale  della  strada,
          opportunamente  delimitata, riservata alla circolazione dei
          tram e dei veicoli assimilabili.
             48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada  a  fondo
          naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di
          animali.
             49)  Spartitraffico:  parte  longitudinale non carrabile
          della  strada  destinata  alla  separazione   di   correnti
          veicolari.
             50)   Strada   extraurbana:  strada  esterna  ai  centri
          abitati.
             51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
             52) Strada vicinale (o Poderale o di  Bonifica):  strada
          privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
             53)  Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le
          correnti veicolari non si intersecano tra loro.
             54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la
          circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite  o
          a particolari categorie di utenti e di veicoli.
             55)   Zona   di  attestamento:  tratto  di  carreggiata,
          immediatamente a monte della linea  di  arresto,  destinato
          all'accumulo  dei  veicoli  in  attesa  di  via  libera  e,
          generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da
          strisce longitudinali continue.
             56)  Zona  di  preselezione:   tratto   di   carreggiata
          opportunamente  segnalato,  ove  e' consentito il cambio di
          corsia affinche' i veicoli possano incanalarsi nelle corsie
          specializzate.
             57) Zona di  scambio:  tratto  di  carreggiata  a  senso
          unico,  di  idonea  lunghezza,  lungo  il quale correnti di
          traffico parallele, in movimento nello stesso verso possono
          cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
             58)  Zona  residenziale:  zona  urbana  in  cui   vigono
          particolari  regole di circolazione a protezione dei pedoni
          e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di  accesso  dagli
          appositi segnali di inizio e di fine.
            2.  Nel  regolamento  sono  stabilite  altre  definizioni
          stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico".
            - La figura II 79/a art. 120 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di
          esecuzione e di attuazione del nuovo codice della  strada),
          e' la seguente:
 
               ----*  Vedere figura a Pag. 17 della G.U.  *----
          Figura II 17/a Art. 120
          SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE
          Sosta consentita ai veicoli al servizio di persone invalide
          munite dell'apposito contrassegno.