Art. 12. Contrassegno speciale 1. Alle persone con capacita' di deambulazione sensibilmente ridotta e' rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo. 2. Il contrassegno e' valido per tutto il territorio nazionale. 3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.
Nota all'art. 12: - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, reca: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".