Art. 4.
                           Spazi pedonali
 
 1.  I  progetti  relativi  agli  spazi  pubblici  e  alle  opere  di
urbanizzazione  a  prevalente  fruizione  pedonale  devono  prevedere
almeno un percorso accessibile in grado di consentire con  l'utilizzo
di  impianti  di  sollevamento  ove necessario, l'uso dei servizi, le
relazioni sociali e la fruizione ambientale anche  alle  persone  con
ridotta  o impedita capacita' motoria o sensoriale. Si applicano, per
quanto riguarda le caratteristiche del suddetto  percorso,  le  norme
contenute  ai  punti  4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236,  e,  per  quanto
riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento,
le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13. dello
stesso  decreto, con le successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL
e dall'U.N.I. in conformita' alla normativa comunitaria.
 
          Nota agli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 9 e 10:
            - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici  14  giugno
          1989,  n.    236, pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23  giugno
          1989,  approva  il  regolamento sulle prescrizioni tecniche
          necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita'  e
          la  visitabilita'  degli  edifici  privati  e  di  edilizia
          residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai  fini
          del   superamento   e   dell'eliminazione   delle  barriere
          architettoniche (per il testo di detto decreto di  veda  in
          appendice).