Art. 5.
                             Marciapiedi
 
 1. Per i  percorsi  pedonali  in  adiacenza  a  spazi  carrabili  le
indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del decreto del
Ministro  dei  lavori  pubblici  14  giugno  1989,  n.  236,  valgono
limitatamente  alle  caratteristiche  delle  pavimentazioni   ed   ai
raccordi tra marciapiedi e spazi carrabili.
 2.  Il  dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad
esso adiacenti non deve comunque superare i 15 cm.
 3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in  interventi  di  nuova
urbanizzazione  deve  essere tale da consentire la fruizione anche da
parte di persone su sedia a ruote.
 
          Nota agli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 9 e 10:
            - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici  14  giugno
          1989,  n.    236, pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23  giugno
          1989,  approva  il  regolamento sulle prescrizioni tecniche
          necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita'  e
          la  visitabilita'  degli  edifici  privati  e  di  edilizia
          residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai  fini
          del   superamento   e   dell'eliminazione   delle  barriere
          architettoniche (per il testo di detto decreto di  veda  in
          appendice).