Art. 6. Attraversamenti pedonali 1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilita'. 2. Il fondo stradale, in prossimita' dell'attraversamento pedonale, potra' essere differenziato mediante rugosita' poste su manto stradale al fine di segnalare la necessita' di moderare la velocita'. 3. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su sedia a ruote. 4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente. 5. La regolamentazione relativa agli impianti semaforici e' emanata con decreto del Ministro dei lavori pubblici.