Art. 7.
                            Scale e rampe
 
 1. Per le scale e le rampe  valgono  le  norme  contenute  ai  punti
4.1.10.,  4.1.11.  e  8.1.10.,  8.1.11.  del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. I percorsi che superano  i  6
metri  di  larghezza  devono  essere,  di norma, attrezzati anche con
corrimano centrale.
 
          Nota agli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 9 e 10:
            - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici  14  giugno
          1989,  n.    236, pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23  giugno
          1989,  approva  il  regolamento sulle prescrizioni tecniche
          necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita'  e
          la  visitabilita'  degli  edifici  privati  e  di  edilizia
          residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai  fini
          del   superamento   e   dell'eliminazione   delle  barriere
          architettoniche (per il testo di detto decreto di  veda  in
          appendice).