Art. 8.
                      Servizi igienici pubblici
 
 1. Per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6.
e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236. Deve essere prevista l'accessibilita' ad almeno un w.c. ed un
lavabo per ogni nucleo di servizi installato.
 
          Nota agli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 9 e 10:
            - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici  14  giugno
          1989,  n.    236, pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23  giugno
          1989,  approva  il  regolamento sulle prescrizioni tecniche
          necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita'  e
          la  visitabilita'  degli  edifici  privati  e  di  edilizia
          residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai  fini
          del   superamento   e   dell'eliminazione   delle  barriere
          architettoniche (per il testo di detto decreto di  veda  in
          appendice).