Art. 9.
                            Arredo urbano
 
 1. Gli elementi di arredo nonche' le strutture,  anche  commerciali,
con  funzione  di  arredo  urbano da ubicare su spazi pubblici devono
essere accessibili, secondo i criteri di cui all'art. 4  del  decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
 2.  Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati
in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili.
 3. Le tabelle ed i  dispositivi  segnaletici  di  cui  al  comma  2,
nonche' le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di
impianti  di  illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di
qualsiasi tipo, sono installate  in  modo  da  non  essere  fonte  di
infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote.
 4.  I  varchi  di accesso con selezione del traffico pedonale devono
essere sempre dotati di almeno una unita' accessibile.
 
          Nota agli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 9 e 10:
            - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici  14  giugno
          1989,  n.    236, pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23  giugno
          1989,  approva  il  regolamento sulle prescrizioni tecniche
          necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita'  e
          la  visitabilita'  degli  edifici  privati  e  di  edilizia
          residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai  fini
          del   superamento   e   dell'eliminazione   delle  barriere
          architettoniche (per il testo di detto decreto di  veda  in
          appendice).