Art. 5.
                       Periodi di interruzione
                o sospensione del rapporto di lavoro

  1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria
per  l'invalidita',  la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa
sostitutive  ed  esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996,
di  interruzione  o  sospensione  del  rapporto di lavoro previsti da
specifiche  disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura
assicurativa,  possono essere riscattati, nella misura massima di tre
anni,  a  domanda,  mediante  il  versamento della riserva matematica
secondo  le  modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
  2.  Per  gli stessi periodi, i lavoratori di cui al comma 1 possono
essere  autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del
versamento  dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai
sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47.
 
          Note all'art. 5:
            - Per il testo dell'art. 13 della legge n.  1338/1962  si
          veda in nota all'art. 2.
            La  legge  18  febbraio  1983, n. 47 (Riordinamento della
          prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti) e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 25 febbraio 1983.