Art. 6.
        Periodi di formazione professionale, studio e ricerca
               e di inserimento nel mercato del lavoro

  1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria
per  l'invalidita',  la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa
sostitutive  ed  esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996,
di  formazione  professionale,  di  studio  o  di  ricerca,  privi di
copertura  assicurativa,  finalizzati  alla  acquisizione di titoli o
competenze  professionali  richiesti per l'assunzione al lavoro o per
la  progressione  in  carriera,  possono essere riscattati a domanda,
qualora,  ove  previsto,  sia  stato  conseguito il relativo titolo o
attestato, mediante il versamento della riserva matematica secondo le
modalita'  di  cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e
successive modificazioni e integrazioni.
  2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche per i
periodi  corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del
lavoro  ove  non  comportanti  rapporti  di  lavoro  con  obbligo  di
iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la  vecchiaia  e  i  superstiti  e  alle forme di essa sostitutive ed
esclusive.
  3.  Con  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sono  individuati  i  corsi di formazione professionale, i periodi di
studio  o di ricerca e le tipologie di ingresso al mercato del lavoro
ammessi alla copertura assicurativa ai sensi del comma 1.
 
          Nota all'art. 6:
            -  Per  il testo dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si
          veda in nota all'art. 2.