Art. 7.
      Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro
       nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei

  1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria
per  l'invalidita',  la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa
sostitutive ed esclusive, che svolgono attivita' da lavoro dipendente
in   forma   stagionale,   temporanea   o   discontinua,   i  periodi
intercorrenti   successivi  al  31  dicembre  1996,  non  coperti  da
contribuzione  obbligatoria o figurativa possono essere riscattati, a
domanda,  mediante  il versamento della riserva matematica secondo le
modalita'  di  cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  2.  Per  i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma
medesimo   possono   essere   autorizzati,   in   alternativa,   alla
prosecuzione  volontaria  del  versamento  dei  contributi  nel fondo
pensionistico  di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983,
n.  47. Per tale autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno un
anno  di  contribuzione  nell'ultimo  quinquennio  ad  uno dei regimi
assicurativi di cui al comma 1.
  3.  Ai  fini dell'esercizio della facolta' di cui ai commi 1 e 2, i
soggetti  interessati  devono  provare  la  regolare iscrizione nelle
liste  di  collocamento  e il permanere dello stato di disoccupazione
per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto
o contribuzione volontaria.
 
          Note all'art. 7:
            -  Per  il testo dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si
          veda in nota all'art. 2.
            - La legge n. 47 del 18 febbraio 1983 e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 55 del 25 febbraio 1983.