Art. 8. 
Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o
                               ciclico 
 
  1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme  di  essa
sostitutive ed esclusive, che svolgono attivita' di lavoro dipendente
con contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico,
i periodi, successivi al 31 dicembre 1996, di non effettuazione della
prestazione lavorativa, non coperti  da  contribuzione  obbligatoria,
possono essere riscattati, a domanda, mediante  il  versamento  della
riserva matematica secondo le modalita'  di  cui  all'art.  13  della
legge  12  agosto  1962,  n.  1338,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
  2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati  nel  comma
medesimo   possono   essere   autorizzati,   in   alternativa,   alla
prosecuzione volontaria  del  versamento  dei  contributi  nel  fondo
pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio  1983,
n. 47. Per tale autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno  un
anno di contribuzione  nell'ultimo  quinquennio  ad  uno  dei  regimi
assicurativi di cui al comma 1. 
  3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui ai commi 1 e  2,  i
soggetti interessati devono provare lo stato di occupazione  a  tempo
parziale di cui al comma 1 per tutto il periodo per cui si chiede  la
copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
  Dato a Roma, addi' 16 settembre 1996 
                              SCALFARO 
 
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei 
                                                             Ministri 
                                    Treu, Ministro del lavoro e della 
                                                   previdenza sociale 
                                          Ciampi, Ministro del tesoro 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Flick 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  del  D.Lgs.  29  giugno  1998,  n.  278,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso. 
 
          Note all'art. 8: 
            - Per il testo dell'art. 13 della legge n.  1338/1962  si
          veda in nota all'art. 2. 
            - La legge n. 47 del 18 febbraio 1983 e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 55 del 25 febbraio 1983.