Art. 11.

  1.  Il Ministero della sanita' integra i piani nazionali di ricerca
di  residui  di  cui  all'art.  12 del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  118,  e successive modifiche, al fine di sottoporre, nella
misura  necessaria  le  carni  di  selvaggina  ai controlli di cui al
citato  decreto  per  rilevare  mediante  sondaggio  se sono presenti
agenti contaminanti nell'ambiente.
  2.  In base ai risultati dei controlli di cui al comma 1 e all'art.
10,  comma  6,  sono  esclusi  dagli scambi i capi di selvaggina e le
relative carni provenienti da territori di caccia risultati sospetti.
 
          Nota all'art. 11:
             -  Il  D.Lgs.  27  gennaio  1992,   n.   118,   concerne
          l'attuazione  delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE,
          n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e n.  88/299/CEE  relative  al
          divieto  di  utilizzazione  di  talune  sostanze  ad azione
          ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali,
          nonche' alla ricerca di residui negli animali e nelle carni
          fresche. L'art. 12 del suddetto D.Lgs. cosi' recita:
             "Art. 12. - 1. Il Ministro della sanita'  provvede  ogni
          anno all'aggiornamento del piano previsto dall'art. 4 della
          direttiva   del   Consiglio   del  16  settembre  1986,  n.
          86/469/CEE, gia' adottato in conformita' alle  disposizioni
          e  agli  allegati  della  direttiva stessa e gia' approvato
          dalla Commissione delle Comunita' europee.
             2. L'Istituto superiore di sanita' svolge le funzioni di
          laboratorio nazionale di  riferimento  nell'attuazione  del
          piano,  con  il compito di coordinare le norme tecniche e i
          metodi di analisi relativi a ciascun residuo o categoria di
          residui nonche' di effettuare controlli di  qualita'  sulla
          operativita'   dei   laboratori   nazionali   riconosciuti,
          conformemente alle disposizioni del laboratorio comunitario
          di riferimento.
             3. Il Ministero  della  sanita'  informa  ogni  anno  la
          Commissione  delle  Comunita'  europee  e  gli  altri Stati
          membri in merito all'esecuzione e ai risultati del piano di
          cui al comma 1.
             4.  Il  Ministero  della  sanita'  assiste  gli  esperti
          veterinari  della  Commissione delle Comunita' europee, che
          possono procedere a controlli sull'attuazione del  piano  e
          adotta le eventuali misure necessarie".