Art. 14.

  1.  Le  carni  di selvaggina che soddisfano i requisiti di cui agli
articoli  3  e 5 sono utilizzabili per la preparazione dei prodotti a
base di carne di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537,
e successive modifiche.
 
          Nota all'art. 14:
             -  Per  quanto  concerne  il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
          537, vedere note alle premesse.