Art. 14. 1. Le carni di selvaggina che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 3 e 5 sono utilizzabili per la preparazione dei prodotti a base di carne di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche.
Nota all'art. 14: - Per quanto concerne il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, vedere note alle premesse.