Art. 11
                 (Esercizio del permesso di ricerca)
   1.  L'articolo  6, comma 8, della legge n.9 del 1991 e' sostituito
dal seguente:
   "8.  Il  termine per l'inizio dei lavori da parte del titolare del
permesso, da stabilire nel permesso stesso, non puo' essere superiore
a  dodici  mesi dalla comunicazione del conferimento del permesso per
le  indagini  geologiche  e geofisiche e a sessanta mesi dalla stessa
data per le perforazioni.".
   2.  L'articolo  6, comma 9, della legge n.9 del 1991 e' sostituito
dal seguente:
   "9  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
puo' prorogare i termini di cui al comma 8, su tempestiva istanza del
titolare  del  permesso  che  provi di non poter rispettare i termini
stessi  per  cause  di  forza  maggiore,  per  il  tempo strettamente
necessario  al superamento delle cause e comunque non superiore a sei
mesi  per  l'inizio delle prospezioni e a due anni per l'inizio della
perforazione,  che  dovra' in ogni caso iniziare effettivamente entro
la prima vigenza del permesso.".
   3.  Il  trasferimento  delle  quote  di uno o piu' contitolari del
permesso  di  ricerca  e' autorizzato, sentiti gli altri contitolari,
con provvedimento del Ministero.