Art. 13
  (Conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di
                             stoccaggio)
   1.  La durata della concessione di coltivazione in terraferma, nel
mare  territoriale e nella piattaforma continentale e' di venti anni;
l'estensione  della  concessione  non  puo' superare i 150 chilometri
quadrati;  dopo  quindici  anni  dal  conferimento il concessionario,
quando  e'  necessario  al  fine  di  completare  lo sfruttamento del
giacimento,  ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i
programmi  di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli
obblighi derivanti dal decreto di concessione.
   2.  Al  comma 8 dell'articolo 9 della legge n.9 del 1991 le parole
"due  terzi  del periodo di durata della concessione di coltivazione"
sono sostituite dalle seguenti:
   "sette anni dal rilascio della proroga decennale".
   3.  All'articolo  9 della legge n. 9 del 1991 e' aggiunto, infine,
il seguente comma:
   "11.  Ove  ricada  nei  territori  di  rispettiva  competenza,  la
concessione    di    coltivazione    e'   accordata   dal   Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, d'intesa con le
regioni a statuto speciale o le province autonome di Trento e Bolzano
interessate.".
   4.   I   titolari   di   concessioni   contigue  possono  chiedere
l'unificazione  o  la  modifica  del confine dei rispettivi titoli al
fine  di  razionalizzare lo sviluppo o la coltivazione dei giacimenti
in essi ricadenti.
   5. La durata della concessione di stoccaggio e' di 20 anni.
   6.  Il titolare o i contitolari di una concessione di coltivazione
o  di  stoccaggio possono trasferirne la titolarita' o cederne quote;
il  trasferimento  della  concessione,  o di quote di titolarita', e'
consentito  previa  autorizzazione  del  Ministero, sentiti gli altri
contitolari. Le quote di titolarita' di una concessione di stoccaggio
possono  essere  diverse  da  quelle  della  relativa  concessione di
coltivazione,  fermo  restando  che  il  rappresentante  unico  della
concessione  di  coltivazione  deve  coincidere con il rappresentante
unico dei contitolari della relativa concessione di stoccaggio.
   7.  I  giacimenti  di  sostanze  minerali  la  cui  concessione di
coltivazione  sia  cessata per scadenza, rinuncia, revoca o decadenza
del  titolare, possono essere nuovamente attribuiti, su istanza degli
interessati,  in  concessione  di  coltivazione  o,  ove ricorrano le
condizioni, in concessioni di stoccaggio; in tal caso si applicano le
procedure  di pubblicizzazione e concorrenza di cui agli articoli 4 e
5, in quanto applicabili.
   8.  Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i titolari di concessioni
di  stoccaggio  presentano  all'UNMIG  ed  alla Sezione competente il
programma  di stoccaggio che intendono svolgere nell'anno successivo,
indicando  in  particolare  i  volumi totali di gas naturale previsti
nelle  fasi  di immissione e di erogazione; il programma e' corredato
da una relazione illustrativa della situazione dei volumi progressivi
di  gas  naturale  immessi  ed  erogati  dalla  data  iniziale  dello
stoccaggio.
   9.  Ove  risultino  capacita'  di stoccaggio non utilizzate, esse,
previa  autorizzazione  del  Ministero, sono messe a disposizione dei
terzi,   compatibilmente   con   il   programma   di  stoccaggio  del
concessionario  ed  i suoi sviluppi previsti, e con la capacita della
rete di trasporto; il gas da immettere in stoccaggio dovra' rientrare
nel   normale   campo   di   intercambiabilita'   ed  avere  adeguate
caratteristiche  e  contenuto  di sostanze nocive; le condizioni e il
corrispettivo  di  tale  servizio  saranno  concordati  tra le parti,
tenendo  conto  di una adeguata remunerazione degli investimenti, dei
costi  di  esercizio, dei criteri in uso sui mercati europei del gas,
nonche' dell'andamento del mercato dell'energia.