Art. 4
  (Modifiche alle procedure di conferimento di permessi di ricerca)
   1.  Il  programma  dei lavori allegato alla domanda di permesso di
ricerca  e'  presentato  in  busta chiusa, da aprire allo scadere del
termine di cui al comma 4.
   2.  Al  fine  di  razionalizzare  l'area  richiesta,  l'UNMIG puo'
apportare modifiche non significative alla sua forma ed estensione.
   3.  Ferma  restando  la  pubblicazione  dell'istanza  nel BUIG, il
Ministero  trasmette alla Commissione delle Comunita' europee, per la
pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale delle Comunita' europee, un
avviso contenente le informazioni essenziali sull'istanza.
   4.  Gli  enti  interessati  possono presentare domanda di permesso
sulla  stessa  area  entro  tre  mesi  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso  di  cui  al  comma  3;  le  domande pervenute oltre tale
termine sono dichiarate irricevibili.
   5.  Nonostante  l'avvio  del  procedimento  di conferimento, resta
ferma  la  facolta'  di  negare il rilascio del permesso per motivate
ragioni   di  interesse  pubblico,  purche'  cio'  non  dia  luogo  a
discriminazioni; il relativo provvedimento e' pubblicato nel BUIG.
   6.  Il decreto di conferimento e' pubblicato nel BUIG, riportando,
per  estratto,  il  programma  dei  lavori approvato e le motivazioni
adottate,   e   comunicato   alla   regione   o   provincia  autonoma
territorialmente interessata.