Art. 5
           (Criteri di selezione tra domande concorrenti)
   1.  Nei  casi  di  cui all'articolo 4, la selezione tra domande di
permesso  di ricerca concorrenti e' effettuata dal Ministero, sentito
il Comitato, in base ai seguenti criteri:
   a) interesse, fondatezza e novita' degli obiettivi minerari;
   b)  completezza  e  razionalita' del programma dei lavori proposto
per l'esplorazione, con particolare riferimento agli studi geologici,
alle  indagini  geochimiche  e  geofisiche, nonche' alle perforazioni
previste;
   c) tempi programmati per l'esecuzione dei lavori;
   d)  modalita'  di  svolgimento  dei  lavori,  anche  riferite alla
sicurezza  e  alla salvaguardia ambientale, nonche' al ripristino dei
luoghi.
   2.  Il  Ministero,  nella  selezione,  tiene  altresi'  conto  sia
dell'affidabilita' tecnica ed economica posseduta dai richiedenti per
l'esecuzione   del   programma   sia  delle  carenze  o  inefficienze
dimostrate dai richiedenti in altri permessi di ricerca.
   3.  Non sono considerati nella valutazione dei programmi di lavoro
gli impegni assunti in modo non vincolante.
   4. In caso di sostanziale equivalenza dei programmi si tiene conto
della  capacita  tecnica ed economica dei richiedenti rapportata agli
impegni programmati.
   5. Non e' consentita preferenza per enti costituiti da una singola
persona fisica o giuridica.
   6.  I  criteri  di  cui  al  presente articolo e le loro eventuali
modifiche  sono  pubblicati nel BUIG e nella Gazzetta ufficiale delle
Comunita' europee.