Art. 7
                  (Durata del permesso di ricerca)
   1.  Quando e' necessario per completare l'attivita' di ricerca, il
titolare  del  permesso  di  ricerca  puo' ottenere una prima proroga
triennale  se  ha  realizzato  interamente, salvo documentati casi di
forza   maggiore,   il   programma   lavori  approvato  all'atto  del
conferimento,  rispettando  le eventuali prescrizioni di salvaguardia
ambientale  stabilite  nel  decreto di conferimento; nella domanda di
proroga il richiedente dichiara di aver ottemperato alle disposizioni
e   alle   eventuali  prescrizioni  in  materia  ambientale;  non  e'
considerata  causa  di  forza  maggiore  l'intervenuta  necessita' di
ulteriori indagini preliminari alla perforazione.
2.  Il programma relativo al primo triennio di proroga deve prevedere
la perforazione di un pozzo esplorativo.
   3.  Il titolare puo' ottenere una seconda proroga triennale con le
modalita'  di cui al comma 1 se ha realizzato il programma dei lavori
approvato all'atto della prima proroga e se le possibilita' minerarie
residue dell'area giustificano la proroga stessa.