Art. 3.
   1.  In  applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2
marzo  1989,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27
aprile  1989,  n.  154, e tenendo conto del disposto dell'articolo 9,
comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  14  novembre  1992,  n.  438, le minori
entrate  per  imposta  sul reddito delle persone fisiche per gli anni
1997,  1998  e  1999  sono  valutate,  rispettivamente, in lire 1.400
miliardi, 1.500 miliardi e 1.500 miliardi.
   2.  In  deroga  alle disposizioni richiamate nel comma 1, in luogo
della restituzione del drenaggio fiscale:
     a)  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale,  emanato  di  concerto  con  i  Ministri del tesoro e per la
solidarieta'  sociale  entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge, nei limiti della maggiore spesa di lire 1.200
miliardi per l'anno 1997, di lire 1.300 miliardi per l'anno 1998 e di
lire  1.300  miliardi  per  l'anno  1999,  i  limiti di reddito e gli
importi  dell'assegno  al  nucleo familiare indicati nelle tabelle di
cui  al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 11
aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio
1996,  applicativo  dell'articolo 3, comma 3, della legge 28 dicembre
1995, n. 550, sono incrementati con le seguenti finalita':
       1)  aumento fino al 20 per cento dell'importo degli assegni al
nucleo familiare;
       2)  aumenti  fino al 20 per cento dei beneficiari dell'assegno
al  nucleo  familiare,  prevedendo  fasce  di  reddito  per l'accesso
all'assegno   distintamente   per   ciascuna   consistenza   numerica
familiare;
       3)  aumento  fino al 25 per cento dell'importo dell'assegno al
nucleo  familiare  per  i  nuclei  familiari  comprendenti  figli  ed
equiparati,  senza limite di eta', nonche' fratelli, sorelle e nipoti
che  si trovino nelle condizioni di inabilita' indicate nell'articolo
2,  comma  6, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. I predetti aumenti
possono   essere  ridotti,  in  eguale  misura  percentuale,  fino  a
concorrenza delle suindicate risorse finanziarie.
     b)  al  fine  di  attenuare  il  carico fiscale, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  previa
deliberazione  del Consiglio dei ministri, entro i limiti complessivi
di  lire  200  miliardi  annui,  la  misura della detrazione prevista
dall'articolo 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n. 917, puo' essere incrementata, limitatamente ai titolari di
redditi da pensione, secondo i seguenti criteri:
       1)  fino  a lire 312.000 per i redditi di importo annuo fino a
lire 9 milioni;
       2)  fino a lire 275.000 per i redditi di importo annuo da lire
9.000.001 a lire 9.100.000.