Art. 3. 1. In applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del disposto dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1997, 1998 e 1999 sono valutate, rispettivamente, in lire 1.400 miliardi, 1.500 miliardi e 1.500 miliardi. 2. In deroga alle disposizioni richiamate nel comma 1, in luogo della restituzione del drenaggio fiscale: a) con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e per la solidarieta' sociale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della maggiore spesa di lire 1.200 miliardi per l'anno 1997, di lire 1.300 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1999, i limiti di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 1996, applicativo dell'articolo 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono incrementati con le seguenti finalita': 1) aumento fino al 20 per cento dell'importo degli assegni al nucleo familiare; 2) aumenti fino al 20 per cento dei beneficiari dell'assegno al nucleo familiare, prevedendo fasce di reddito per l'accesso all'assegno distintamente per ciascuna consistenza numerica familiare; 3) aumento fino al 25 per cento dell'importo dell'assegno al nucleo familiare per i nuclei familiari comprendenti figli ed equiparati, senza limite di eta', nonche' fratelli, sorelle e nipoti che si trovino nelle condizioni di inabilita' indicate nell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. I predetti aumenti possono essere ridotti, in eguale misura percentuale, fino a concorrenza delle suindicate risorse finanziarie. b) al fine di attenuare il carico fiscale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro i limiti complessivi di lire 200 miliardi annui, la misura della detrazione prevista dall'articolo 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo' essere incrementata, limitatamente ai titolari di redditi da pensione, secondo i seguenti criteri: 1) fino a lire 312.000 per i redditi di importo annuo fino a lire 9 milioni; 2) fino a lire 275.000 per i redditi di importo annuo da lire 9.000.001 a lire 9.100.000.