Art. 10. Disposizioni correttive ed integrative della legge 23 dicembre 1996, n. 662 1. Alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi. 2. Il comma 53 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "53. Le dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai sensi del comma 52 costituiscono il parametro di riferimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sono ridotte in via definitiva in misura pari al numero dei posti che si rendono disponibili nel quinquennio successivo per ogni livello o qualifica, anche dirigenziale, esclusi i posti vincolati alle categorie privilegiate, se alla data del 30 aprile 1997 non si provvede alla rideterminazione delle stesse, previa verifica dei carichi di lavoro. La mancata rideterminazione delle dotazioni organiche entro la data sopraindicata determina, per le amministrazioni inadempienti, la riduzione automatica del 5 per cento delle dotazioni iniziali iscritte nei capitoli del bilancio dell'esercizio in corso per spese non obbligatorie". 3. Al comma 117 dell'articolo 1, le parole "comma 115" sono sostituite dalle seguenti: "comma 116". 4. Il comma 173 dell'articolo 1 e' sostituito dai seguenti: " 173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, la giunta comunale e' composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unita' per difetto e, ove occorra, anche mediante riduzione di una unita', in modo da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale e' composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unita' per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una unita', in modo da raggiungere il numero pari. 173 -bis. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, nei consigli provinciali e' eletto un presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta. Ai presidenti dei consigli comunali e provinciali si applicano le disposizioni della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le aspettative, i permessi e le indennita' previsti per gli assessori dei medesimi enti, nei limiti delle disponibilita' di bilancio.". 5. Nel comma 19, secondo periodo, dell'articolo 2 le parole "1 gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1 aprile 1997". 6. Al comma 115 dell'articolo 2 sono eliminate le seguenti parole: "dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale". 7. Al comma 60 dell'articolo 2, al capoverso 18, sono soppresse le parole "e le province autonome di Trento e Bolzano". 8. Il comma 62 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: " 62. Le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a completare entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione di opere pubbliche, relativamente alle istanze presentate entro la data del 30 settembre 1996, previo parere della commissione prevista a tale fine". 9. Il comma 172 dell'articolo 2 e' soppresso. 10. Nel comma 177 dell'articolo 2, dopo le parole "accertano la qualifica dell'attivita' di impresa" sono inserite le seguenti "ove espressamente richiesta dalla normativa vigente". 11. Al comma 28 dell'articolo 3, nel capoverso, dopo le parole: "cinquemila abitanti" sono inserite le seguenti: "o nelle frazioni con meno di mille abitanti, anche se situate in comuni di maggiori dimensioni". 12. Al comma 53 dell'articolo 3, al capoverso 1, le parole: "ferma restando la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni." sono sostituite dalle seguenti: "ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.". 13. Il comma 114 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: " 114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato situati nel territorio delle regioni a statuto speciale, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano, che alla data del 31 dicembre 1996 fanno parte del patrimonio disponibile dello Stato, sono trasferiti al patrimonio delle rispettive regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni e diritti non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, ne' alienati o permutati".