Art. 10.
               Disposizioni correttive ed integrative
                della legge 23 dicembre 1996, n. 662
  1.  Alla  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  recante  "Misure di
razionalizzazione   della   finanza   pubblica",  sono  apportate  le
modifiche di cui ai commi successivi.
  2.  Il comma 53 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "53. Le
dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai sensi del comma
52    costituiscono    il    parametro   di   riferimento   ai   fini
dell'applicazione  dell'articolo  1, comma 9, della legge 28 dicembre
1995,  n.  549,  e  sono  ridotte in via definitiva in misura pari al
numero   dei   posti  che  si  rendono  disponibili  nel  quinquennio
successivo  per ogni livello o qualifica, anche dirigenziale, esclusi
i  posti  vincolati  alle categorie privilegiate, se alla data del 30
aprile  1997  non  si  provvede  alla  rideterminazione delle stesse,
previa  verifica  dei  carichi di lavoro. La mancata rideterminazione
delle  dotazioni organiche entro la data sopraindicata determina, per
le  amministrazioni  inadempienti,  la riduzione automatica del 5 per
cento  delle  dotazioni  iniziali  iscritte nei capitoli del bilancio
dell'esercizio in corso per spese non obbligatorie".
  3.  Al  comma  117  dell'articolo  1,  le  parole  "comma 115" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 116".
  4. Il comma 173 dell'articolo 1 e' sostituito dai seguenti:
  "   173.   Fino   all'entrata  in  vigore  della  nuova  disciplina
concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti
locali,  la giunta comunale e' composta dal sindaco che la presiede e
da  un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei
membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unita'
per  difetto  e, ove occorra, anche mediante riduzione di una unita',
in  modo  da  raggiungere  il  numero pari e la giunta provinciale e'
composta  dal  presidente  della  provincia, che la presiede, e da un
numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri
assegnati  al  consiglio  con eventuale arrotondamento all'unita' per
eccesso  e,  ove occorra, anche con aumento di una unita', in modo da
raggiungere il numero pari.
   173  -bis.  Fino  all'entrata  in  vigore  della  nuova disciplina
concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti
locali,   nei  consigli  provinciali  e'  eletto  un  presidente  del
consiglio  con  poteri  di  convocazione  e  direzione dei lavori. Il
presidente  del  consiglio  deve  convocare  l'assemblea  nel termine
massimo  di  venti  giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei
consiglieri  o  dal  presidente della provincia, inserendo all'ordine
del  giorno  gli  argomenti  che  formano oggetto della richiesta. Ai
presidenti  dei  consigli  comunali  e  provinciali  si  applicano le
disposizioni  della  legge  27  dicembre  1985,  n.  816 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernenti le aspettative, i permessi
e  le  indennita'  previsti  per gli assessori dei medesimi enti, nei
limiti delle disponibilita' di bilancio.".
  5.  Nel  comma  19,  secondo  periodo, dell'articolo 2 le parole "1
gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1 aprile 1997".
  6.  Al comma 115 dell'articolo 2 sono eliminate le seguenti parole:
"dei  prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione
nazionale".
  7.  Al comma 60 dell'articolo 2, al capoverso 18, sono soppresse le
parole "e le province autonome di Trento e Bolzano".
  8. Il comma 62 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  "  62.  Le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a completare
entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione
di  opere  pubbliche,  relativamente alle istanze presentate entro la
data  del 30 settembre 1996, previo parere della commissione prevista
a tale fine".
  9. Il comma 172 dell'articolo 2 e' soppresso.
  10.  Nel  comma  177  dell'articolo 2, dopo le parole "accertano la
qualifica  dell'attivita'  di impresa" sono inserite le seguenti "ove
espressamente richiesta dalla normativa vigente".
  11.  Al  comma  28  dell'articolo 3, nel capoverso, dopo le parole:
"cinquemila  abitanti"  sono  inserite le seguenti: "o nelle frazioni
con  meno  di  mille abitanti, anche se situate in comuni di maggiori
dimensioni".
  12.  Al comma 53 dell'articolo 3, al capoverso 1, le parole: "ferma
restando  la  disposizione  di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2
marzo  1989,  n.  66,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24
aprile  1989,  n.  144,  e successive modificazioni." sono sostituite
dalle  seguenti:  "ferma restando la disposizione di cui all'articolo
84  del  decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato
dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.".
  13. Il comma 114 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  "   114.   I  beni  immobili  e  i  diritti  reali  sugli  immobili
appartenenti  allo  Stato  situati  nel  territorio  delle  regioni a
statuto  speciale,  nonche'  delle  province  autonome di Trento e di
Bolzano,  che  alla  data  del  31  dicembre  1996  fanno  parte  del
patrimonio  disponibile  dello  Stato,  sono trasferiti al patrimonio
delle  rispettive  regioni  e  delle  province  autonome  di Trento e
Bolzano  secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni e
diritti  non  possono  essere conferiti nei fondi di cui al comma 86,
ne' alienati o permutati".