Art. 11.
                Importo massimo delle emissioni nette
                   di titoli pubblici per il 1996
 1.  Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 551,
e'  sostituito  dal  seguente: " 4. L'importo massimo di emissione di
titoli  pubblici,  in  Italia  e  all'estero,  al  netto di quelli da
rimborsare  e  quelli  per  regolazioni debitorie, e' stabilito in L.
128.000 miliardi.". E' abrogato il decreto-legge 21 novembre 1996, n.
590.