Art. 11. Importo massimo delle emissioni nette di titoli pubblici per il 1996 1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 551, e' sostituito dal seguente: " 4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in L. 128.000 miliardi.". E' abrogato il decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590.