Art. 12. Differimento e modifica di termini in materia di pubblico impiego 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 novembre 1996"; le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1997"; b) al comma 15, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"; c) al comma 18, il termine del 31 dicembre 1996 e' prorogato al 31 dicembre 1997. 2. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, e' prorogato al 30 giugno 1997. 3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dal comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, e' differito al 31 dicembre 1997. 4. Per l'anno 1997, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio dell'Agenzia spaziale italiana, restano ferme le disposizioni dell'articolo 16, comma 1, della legge 30 maggio 1988, n. 186. 5. Fermo restando il divieto di cumulo previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la corresponsione ai pubblici dipendenti, componenti di organi collegiali in posizione di comando o di fuori ruolo, degli emolumenti accessori spettanti al personale delle amministrazioni o degli enti di destinazione e' subordinata all'autorizzazione delle amministrazioni vigilanti, di intesa con il Ministero del tesoro, su domanda dell'interessato.