Art. 12.
                       Differimento e modifica
              di termini in materia di pubblico impiego
  1.  All'articolo  1  della  legge  28  dicembre  1995, n. 549, sono
apportate le seguenti modifiche:
    a)  al comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre 1995" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "alla  data  del  30 novembre 1996"; le
parole:  "entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
1997";
    b) al comma 15, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "ventiquattro mesi";
    c)  al  comma 18, il termine del 31 dicembre 1996 e' prorogato al
31 dicembre 1997.
  2. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 4, comma
2,   del  decreto-legge  1  luglio  1996,  n.  347,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, e' prorogato al 30
giugno 1997.
  3.   Il  termine  del  31  dicembre  1996,  previsto  dal  comma  6
dell'articolo  57  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in
materia  di  attribuzione temporanea di mansioni superiori, nel testo
sostituito  dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, e'
differito al 31 dicembre 1997.
  4.  Per  l'anno  1997, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio
dell'Agenzia   spaziale   italiana,  restano  ferme  le  disposizioni
dell'articolo 16, comma 1, della legge 30 maggio 1988, n. 186.
  5.  Fermo  restando  il divieto di cumulo previsto dall'articolo 3,
comma  63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la corresponsione ai
pubblici  dipendenti, componenti di organi collegiali in posizione di
comando  o  di  fuori  ruolo, degli emolumenti accessori spettanti al
personale  delle  amministrazioni  o  degli  enti  di destinazione e'
subordinata  all'autorizzazione  delle  amministrazioni vigilanti, di
intesa con il Ministero del tesoro, su domanda dell'interessato.