Art. 14.
    Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni

  1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici
completano   le   procedure   per   l'esecuzione   dei  provvedimenti
giurisdizionali  e  dei  lodi  arbitrali aventi efficacia esecutiva e
comportanti  l'obbligo  di  pagamento  di  somme  di  danaro entro il
termine  di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Prima  di  tale  termine  il creditore non ha diritto di procedere ad
esecuzione  forzata  nei  confronti delle suddette amministrazioni ed
enti, ne' possono essere posti in essere atti esecutivi.
  2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti
dal  comma  1,  il  dirigente responsabile della spesa, in assenza di
disponibilita'   finanziarie  nel  pertinente  capitolo,  dispone  il
pagamento  mediante  emissione  di  uno  speciale ordine di pagamento
rivolto  all'istituto  tesoriere,  da  regolare  in conto sospeso. La
reintegrazione  dei  capitoli  avviene  a  carico  del fondo previsto
dall'articolo  7  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle
prescrizioni  dell'ultimo  comma. Con decreto del Ministro del tesoro
sono determinate le modalita' di emissione nonche' le caratteristiche
dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma.
  3.   L'impignorabilita'   dei  fondi  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge  25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  22  luglio  1994,  n.  460,  e'  estesa, con decorrenza
dall'esercizio  finanziario  1993,  anche  alle  somme  destinate  ai
progetti finanziati con il fondo nazionale di intervento per la lotta
alla  droga,  istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre  1990,  n.  309,  nonche'  a  quelle  destinate  agli  organi
istituiti  dagli  articoli  3,  4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.
801.
  4.  Nell'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n.
313,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n.
460,  dopo  le  parole: "Polizia di Stato" sono inserite le parole ",
della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato".