Art. 16.
           Proroga della gestione del sistema informativo
                della Ragioneria generale dello Stato

  1.  In  via  transitoria  ed eccezionale, in attesa di una organica
disciplina  legislativa  che  consenta lo svolgimento delle attivita'
informatiche    del   Ministero   del   tesoro   sotto   la   diretta
responsabilita'  dell'amministrazione  interessata,  e  comunque  non
oltre  il  31  dicembre  1997,  per  assicurare  la continuita' delle
prestazioni  del  sistema informativo della Ragioneria generale dello
Stato,  e' data facolta' all'amministrazione stessa di rinnovare, per
un   periodo   di   quattro  mesi,  i  contratti  in  essere  per  la
manutenzione,  la  conduzione  e lo sviluppo del predetto sistema, in
scadenza il 31 dicembre 1996, alle stesse condizioni praticate per il
1996.  Sui  contratti  rinnovati  viene  acquisito  il solo parere di
congruita'  tecnico-economica  dell'autorita' per l'informatica nella
pubblica  amministrazione,  che  e' reso, in via successiva, entro il
termine  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 12 febbraio
1993,  n.  39,  ridotto  alla meta'. Sulla base del predetto parere i
contratti potranno essere ulteriormente rinnovati fino al 31 dicembre
1997,   rinegoziandone,   in  conformita'  del  parere  medesimo,  le
condizioni  contrattuali;  in  detta  rinegoziazione  e'  previsto, a
carico  della societa' che gestisce il sistema informativo, l'obbligo
di  attenersi,  nell'affidamento  degli  appalti di lavori, servizi e
forniture  relativi  al  sistema  stesso,  alla normativa nazionale e
comunitaria riguardante gli organismi pubblici.