Art. 17.
                   Credito agevolato all'editoria
  1.  A  decorrere dall'anno 1997 e fino all'anno 2006 e' autorizzata
la  spesa  di lire 35 miliardi annui ad integrazione del fondo di cui
all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di
cui  agli  articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n.
416,  e  successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate per
il  quinquennio  1996-2000. All'onere derivante dal presente articolo
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001
dello  stato  di  previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno  1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Il Ministro del tesoro e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.