Art. 17. Credito agevolato all'editoria 1. A decorrere dall'anno 1997 e fino all'anno 2006 e' autorizzata la spesa di lire 35 miliardi annui ad integrazione del fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1996-2000. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.