Art. 18.
        Oneri contributivi a carico delle aziende turistiche
  1.  Le  aziende turistiche di cui al numero 48 dell'elenco allegato
al  decreto  del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1625,
come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1995,  n.  378,  che abbiano assunto lavoratori a tempo parziale o in
forma  stagionale  dopo  l'entrata  in  vigore della legge 31 gennaio
1994, n. 97, sono equiparate, ai fini degli oneri previdenziali, alle
imprese  ed  ai  datori  di lavoro di cui all'articolo 18 della legge
medesima. Non sono pertanto dovuti all'INPS gli addebiti contributivi
relativi  al  periodo  intercorrente  tra  l'entrata  in vigore della
predetta  legge  31  gennaio  1994,  n. 97, e l'entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.